PiliMI PRINCIPI DI ECONOMIA SOCIALE
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1 doni, le eredità, le donazioni, assumano carattere diverso a seconda che vanno ad aumentare il patrimonio od entrano in una azienda di erogazione. Nel primo caso costituiscono un incremento dell' attività dell' azienda semplice del capitalista mobiliare, se si tratta di mobili o denaro, o del capitalista immobiliare se si tratta di terreni o fabbricati.
Se entrano in una azienda di erogazione costituiscono un aumento del fondo di consumo, ossia un provento.
Così i doni di generi d'immediato consumo, non possono entrare che nella azienda di erogazione.
Il provento delle aziende di speculazione è vero reddito, con aspetti e nomi diversi, come vedremo, a seconda che si tratta di aziende di speculazione semplice o d'imprese.
Concludendo noi adopreremo la parola provento come termine generale, perchè meglio risponde alla realtà e si presta a non creare equivoci. Infatti i tributi sono-entrate, ma si possono chiamare proventi tributari; così le eredità, le clonazioni, le vincite al lotto si posson chiamare proventi straordinari, sebbene siano esse pure entrate. Mentre la parola entrata comprendendo anche gli acquisti può esprimere concetti diversi da quelli dei quali noi qui intendiamo parlare ; tanto più che la parola entrata non comprende i proventi sorti entro l'azienda; mentre attività comprende anche gli acquisti.
2 - Il provento nelle aziende procacciatrici tributarie — In tali aziende il provento ha carattere diverso a seconda che si tratta di un ente collettivo coercitivo o di ente privato.
Il tributo è una entrata e non un reddito ; questo, come vedremo, suppone la speculazione ; il provento dà un' idea di vicenda, di eventualità, onde si applica più alle donazioni, eredità, vincite ai lotto, scoperta di tesori e per le quali non si potrebbe usare la parola reddito. Solo che quando si parla di tributi e contributi si adopera la parola entrata che è il termine più adatto colla aggiunta tributaria.
Negli enti privati i contributi sono spontanei impegni o destinazioni di beni, servizi o denaro, per concorrere, con altri, al raggiungimento di un fine, mentre negli enti collettivi, coercitivi la quota-parte che ogni socio o membro dell' ente deve contribuire è obbligatoria, non è di diritto privato, ma di diritto pubblico.