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La Religione esposta in lezioni pratiche per le scuole
Volume I - La Fede
Can. Giulio Bonatto
Casa Editrice Marietti, 1932, pagine 160

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Diritto Canonico), di curarne l'esecuzione (potere amministrativo e giudiziario) e di esigerla (potere coattivo) con sanzioni spirituali ,ed anche temporali (v. Cod. di D. C., can. 2214). Le sanzioni spirituali di cui si serve la Chiesa sono la scomunica, la sospensione, l'interdetto (1); pena temporale è, per es., la privazione del beneficio. La Chiesa non accolse mai tra le sue pene la pena di morte, nè l'autorità ecclesiastica come tale pronunciò mai una sentenza capitale (2).
   Tutti i poteri della Chiesa si assommano nel Sommo Pontefice. In virtù del suo primato Egli esercita la pienezza dell'autorità spirituale su tutti i Pastori e i fedeli, indipendentemente da qualsiasi autorità umana (v. Codice di D. C., can. 218).
   Applicazione pratica. — Ai rappresentanti della Chiesa Gesù ha detto : « Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi disprezza me » (Le. 10, 16). « Andate e insegnate. Chi crederà e riceverà il battesimo, sarà salvo, chi non crederà, sarà condannato » (Me. 16, 16). Sopra le eventuali deficienze umane, dobbiamo riconoscere e onorare in loro la più augusta delle rappresentanze, e da loro dobbiamo ricevere i tesori della Verità e della Grazia.
   E come tutti i poteri della Chiesa si assommano nel Sommo Pontefice, a Lui, come a Pastore e Padre supremo, deve andare il nostro ossequio figliale, che si effettua in tre atti, riverenza, obbedienza, amore.
   1° Riverenza: una riverenza soprannaturale, fondata su un giusto concetto della sua dignità. Egli è il Vicario di Gesù, il suo rappresentante, « il dolce Cristo in terra » come lo chiamava S. Caterina da Siena. Come il Signore, nel lasciare questa terra, ha voluto restare con noi nella bianca Ostia, nella quale Egli è corporalmente presente sotto le apparenze del pane, così ha voluto restare in mezzo a noi nel bianco Pontefice di Roma, nel quale è presente con la sua autorità.
   (1) La scomunica è una pena che esclude dalla comunione dei fedeli; e, conseguentemente, priva chi ne è colpito della partecipazione a molti beni spirituali, quali sono il diritto di assistere ai pubblici uffici sacri, di ricevere i Sacramenti, di acquistare le indulgenze, di partecipare al frutto delle preghiere pubbliche della Chiesa (Codice di D. C., e. 2257 e segg.). L'interdetto priva i fedeli di certi sacramenti, riti e funzioni sacre, lasciandoli però nella comunione della Chiesa; e può essere personale, o locale (c. 2268). La sospensione riguarda solo i membri del Clero : essa priva ehi ne è colpito del diritto di esercitare il suo ufficio, e di percepire i frutti del beneficio che possiede; e può essere totale o parziale (c. 2278).
   (2) Vedi Chelodi, Ius de personis, n. 22.