G E N SIM E N T 0
DELLA
POPOLAZIONE DEL REGNO
AL
10 FEBBRAIO 1901
Popolazione legale dei singoli Comuni del Regno a' termini del Regio decreto 29 dicembre 1901
e Popolazione di fatto,
Kec.io Decheto col quale viene fìssala la Popolazione, lenaìc. dei sÌìhjoÌÌ Comuni del Regno, 29 dicembre 190%,
VITTORIO EMANUELE III
l'Eli GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NA/JONE RE D ITALIA
Veduta la legge 15 luglio 1900, n. 201, che dispose il quarto censimento generale della popolazione del Regno :
Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del 17 ottobre 1900, n. 351, per la esecuzione della legge medesima ;
Veduti gli stati della popolazione compilati dai singoli lTffiei comunali e riscontrati dalla Direzione generale della Statistica, ai termini degli art. -12 e 41 del predetto regolamento ;
Sulla relazione del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo :
AnTiroLO i nu'O.
La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita alla mezzanotte dal @ al 10 febbraio 1901 e indicata nell'unita tabella firmata d'ordine Nostro dal Ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino ad un altro censimento, giusta l'art. (! della legge 15 luglio 191X1, n. 261,
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle lpggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, aldi 29 dicembre 1901.
VITTORIO EMANUELE
G. H.m'CU.U
1 — La Patria, Ccni/rnfm dell'lini Censimento 190!