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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   DELLA VERTENZA D'ONORE
   IOI
   Crediamo opportuno far notare qui che, accettato il diffìcile incarico di padrino, è tacitamente impegnata la parola d'onore dei rappresentanti di mantenere il segreto se il motivo che suscitò la vertenza d'onore da comporsi potesse in qualsiasi maniera
   compromettere l'onore o la tranquillità di chi li delegò a rappresentarlo o di altra persona.
   Quest' obbligo si riferisce pure a quei rappresentanti che durante la trattazione dell' affare rassegnarono le loro dimissioni da mandatari nelle mani del loro mandante, o se furono da questo pregati di ritirarsi.
   VII — Rifiuto del cartello di sfida
   Il rifiuto del cartello di sfida dovrà essere fatto con somma cortesia e concepito con termini sobri e distinti.
   In tal caso è bene dichiarare francamente ai rappresentanti dell'avversario le ragioni che impongono il rifiuto, quali sarebbero, per esempio : se il vostro avversario non fosse degno d'impugnare le armi per una delle tante ragioni di cui al capitolo delle interdizioni.
   Se la risposta al cartello di sfida è negativa e che, senza una ragione plausibile, lo sfidato rifiuta di designare chi lo rappresenti, i mandatari dello sfidante si ritireranno evitando qualsiasi discussione collo sfidato in merito alla vertenza.
   Disteso il verbale Io consegneranno al loro cliente perchè se ne valga à tutela del proprio onore e a giustificazione del proprio operato.
   L'offeso ha il diritto di pubblicare il verbale che fa fede della sua buona ragione e della soddisfazione ottenuta o no.