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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   •3o QUESTIONI DEL DUELLO
   
   I testimoni innanzi tutto devono liberamente discutere i fatti che dettero origine alla vertenza e quindi determinare, a seconda di ciò clie detta loro la propria coscienza, le condizioni che devono regolare il duello.
   Messe d'accordo le parti su tutti i punti discussi i testimoni redigeranno un apposito verbale nel quale faranno la storia chiara, precisa e dettagliata delle cause che provocarono la sfida; riporteranno nei loro più minuti particolari le condizioni che dovranno regolare lo scontro e faranno menzione dei tentativi inutilmente fatti per comporre la vertenza all' amichevole, o perchè lo scontro avesse luogo con le consuetudini cavalleresche.
   Dopo averlo sottoscritto essi medesimi faranno sottoscrivere il detto verbale dai contendenti. Qui è bene notare che:
   niun testimonio è obbligato a firmare a richiesta dei testimoni avversari;
   niun combattente è obbligato ad accettare le condizioni, sia pure dei propri testimoni, nè a firmarle.
   L'onore, dice Chàteauvillard, può prescrivere di arrischiare la propria vita, non già di giuocarla, e niuno può esser costretto ad accettare forzatamente simili duelli.
   I duelli eccezionali si fanno a piedi o a cavallo, a seconda della bizzarria dei contendenti; vi si adoperano ogni sorta di armi o mezzi di distruzione, dalla spada al pugnale, dalla pillola avvelenata alla scatoletta di dinamite. Ce n'è per tutti i gusti, e per le teste più strampalate del mondo.
   Si devono considerare quali duelli eccezionali quelli alla pistola ameno di dodici metri; quelli nei quali una sola delle armi è caricata ; quelli al pugnale, alla carabina, alla pistola e alla sciabola a cavallo, ecc. ecc.
   Nei duelli eccezionali tutte le regole sono abolite tranne quelle stipulate tra le parti e scritte in doppio originale.