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Il duello nella storia della giurisprudenza e nella pratica italiana

Iacopo Gelli
Loescher & Seeber Firenze, 1886, pagine 192

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   QUESTIONI DEL DUELLO
   77
   come se dette offese fossero state dirette da chi possiede ruso di tutte le sue facoltà.
   Da ciò la necessità di privare gì' infermi di qualsiasi immunità quando si mettono nel caso di essere considerati quali provocatori od offensori.
   Le condizioni, che in proposito vengono stabilite dal Codice cavalleresco, sono le seguenti:
   i° L'offensore storpiato può rifiutare la spada e la sciabola, a meno che l'offeso non sia stato insultato con vie di fatto.
   2° Fatta astrazione delle vie di fatto, lo storpio può rifiutare le suddette armi se a causa dell'infermità di cui è afflitto non può servirsene efficacemente.
   Cosi ad esempio: se fosse privo di una gamba, o che questa fosse paralizzata, è razionale il rifiuto di quelle armi per adoperare le quali è necessaria la posizione di in guardia.
   «
   3° Esistendo le vie di fatto, 1' offeso può imporre allo storpio l'arma che meglio gli talenta; però è bene che il gentiluomo si astenga dalla scelta di armi che possano essere maneggiate con difficoltà dall'offensore per l'infermità che lo affligge.
   Questa raccomandazione, è chiaro, fa appello alla nobile generosità del gentiluomo, il quale peraltro potrebbe agire con tutto il rigore delle leggi cavalleresche contro lo storpio che ha avuto la forza e l'audacia di percuotere e che quindi dovrebbe pure con gli stessi mezzi dell'offesa provvedere alla propria difesa.
   E bene notare intanto che tutte le volte nelle quali lo storpio rifiuta le armi bianche legali per scegliere la pistola, le condizioni del duello devono essere determinate dall' avversario.