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ANNALI
ai potesse condurre alcun cittadino , e altri del Contado e del Distretto di Bologna ; e ordinarono phe tutti i soldati dovessero giurare avanti ai detti Anziani , nè era permesso ad alcun Anziano di far bolletta di pagamento , nè ad altri farla fare contro la detta forma , sotto pena di lire venticinque per ciascuno ; se però altrimenti il Consiglio non avesse ordinato. Potevano insiem col Collegio cassare soldati, ed anche con legittima cagione mutare , e toglier d' ufficio i Castellani delle Ròcche e delle Fortezze , i Custodi delle Porte , ed altri simili impiegati , surrogando loro altri impiegati a proprio beneplacito. Potevano comandare a tutti i Gonfalonieri e Massari per la conservazione e per Futile della Città. Era in poter loro di eleggere gli uffiziali che avessero a sindacare i Rettori e gli uffiziali del Castello di Cento, e della Pieve, e di Medicina, e della Massa de* Lombardi, e di Bruscolo, e d'altri luoghi del Contado; con autorità di studiar la pace de' cittadini dentro e fuori di Bologna. Potevano comandare ai depositari, od a qualunque fosse sopra 1' avere del Comune di Bologna, che pagassero i soldati, i provvigionati, gli ufficiali legittimamente eletti, ed ogni altra persona , che per convenzione , patto o statuto se gli fosse obbligata. Avevano balia di condurre tanti cavallari com'era il bisogno, e cassarli e surrogarne altri, tassando ancora la mercede loro. Potevano ascoltare qualunque ambasciata destinata loro od al -Comune, e darvi risposta : se >1 negozio richiedeva segretezza, dovevano eleggere tre di loro, e trattare il fatto ed espedirlo: nè però si poteva conchiudere, se tutti o la maggior parte di loro non erano presenti. Potevano ancora mandare Ambasciatori, scrivere e far registrare secondo che occorrevano i negozi ; e gli Ambasciatori mandati do-vevan giurar nelle loro mani o del Priore, di fedelmente far l'ambasciata lor commessa; nè potevano, sotto pena della testa, impetrare nell' ambasciata cosa alcuna che ritornasse a favore di qualcun»
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