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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   Se la riforma verrà varata nei termini previsti dal progetto, quindi, l'indagine in materia dovrà essere riferita a quel "mentis morbo aut gravi perturbatione animi", a quel grave "defectus discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia mutuo tradenda et acceptanda" di cui parla il can.296 del progetto ed a quella grave anomalia psicosessuale che impedisce l'assunzione delle obbligazioni matrimoniali, di cui parla il can.297 dello Schema.
   Per quanto riguarda l'analisi dello stato di tossicodipendenza il problema è relativamente semplice nel caso della fase acuta e transeunte dovuta agli effetti diretti ed immediati prodotti dall'assunzione della sostanza nel senso che, una volta dimostrato questo stato (ubriachezza, abulia profonda, iperbulia o altro, a seconda delle sostanze assunte) al momento della prestazione del consenso, apparirà del tutto logico e conseguenziale dimostrarne la nullità e,