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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   lificato come lo "ius in corpus perpetuum et exclusivum", "ma - aggiunge la sentenza - quanto più si approfondisce la perpetuitas e la esclusività, tanto maggiormente si capisce come ne risulti quel "totius vitae consortium" di cui parla la Gaudium et Spes.
   Esistenzialmente l'oggetto dell'atto è una "communio" così unica ed irripetibile da richiedere una autodeterminazione nei soggetti contraenti proporzionata alla sua gravità".
   La sentenza, quindi, prosegue affermando che la tossicomania può comportare un defectus discretionis, richiamandosi anche alla coram Di Felice del 9 giugno 1973 che ha trattato incidenter l'argomento: "In matrimonio autem celebrando defectus discretionis iudicii eidem matrimonio proportionatae, iam ab imperfecta maturitate psychologica pendens, gravior etiam effici potest medicamentorum causa, quae vires corporis et animi minuunt, affectivitatem ac rectam aestimationem