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Droga e consenso matrimoniale
Ferdinando Palazzone
1982, pagine 177





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   limitandosi ad enunciazioni in iure abbastanza generiche. Infatti si richiama ai principi generali e dice che il consenso, che fa il matrimonio (can.1081), è, e deve essere,un atto umano il quale "scilicet procedat ex sufficienti advertentia et libera deliberatione". "Quod vero attinet ad intellectus advertentiam" è chiaro che può venir meno in uno o entrambi i contraenti sia per mancanza abituale sia per una condizione passeggera ma attuale al momento della manifestazione del consenso. "Utraque in hypothesi autem praepeditur actus humanus ideoque consensus exsurgere nequit".
   Tra le cause che sono di impedimento all'uso della ragione, o meglio che obnubilano o tolgono la coscienza, la sentenza annovera sia il sonno, sia l'ebrietà, sia l'ipnosi, sia altri stati morbosi prodotti dall'uso di sostanze stupefacenti, facendo presente come lo stato morboso possa talora provenire da