retto fra i soggetti e gli stamm terminati pari, esprimendo il maggior punteggio assoluto.
Al fine di ottenere la migliore uniformità di giudizio, il gruppo di soggetti o di stamm concorrenti ad un titolo, dovrà essere giudicato da un solo giudice o da un solo gruppo di essi.
Art. 73. - É ammessa la partecipazione di esotici indigeni non anellati.
Tali soggetti sono comunque esclusi dall'assegnazione dei titoli di campione italiano, che verrà riservato ai soggetti anellati. Per i sogget^ ti non anellati il regolamento programma potrà prevedere l'assegnazione di premi a parte.
Art. 74. - A tutti gli allevatori dichiarati Campioni ^Italiani verrà rilasciato un diploma con indie-**!,)ne dell'anno e del titolo consegiuto.
Il modefio dicale diploma non può essere utilizzato per ah emiazioni.
La proclamazióne ufficiale dei vincitori viene effettuata in sede di Assemblea Ordinaria.
Art. 75. - Al fine di incentivare l'interesse Associative^) Regolamenti dei Campionati Italiani potrai^; prevedere l'assegnazione di premi speciali di « rappresentanza », da attribuire ad Associazioni e Raggruppamenti Regionali.
CAPITOLO XIII.
CAMPIONATI MONDIALI
Art. 76. - Possono partecipare al campionato del mondo sotto l'egida federale tutti gli allevatori ammessi a! Campionato Italiano. Detti allevatori potranno avvalersi dell'opera dell'incaricato della F.O.I. per la partecipazione ai campionati.
L'incaricato della Federazione provvederà a far pervenire : soggetti a lui consegnati nella città sede della manifestazione. Egli curerà tutte le operazioni connesse (ingabbio, assistenza, sgabbio, trasporto, ecc.).
Le persone a tal fine designate, sono spesate dalla Federazione, che le farà viaggiare con il mezzo più veloce e riceverranno una diaria giornaliera fissata dal Consiglio Direttivo.
Resta ferma la possibilità per tutti gli allwa-tori di partecipare autonomamen'lkpd a pjjÉvie spese ai campionati mondiali. %
Art. 77. - I Campionati Mondiali sono disciplinati dai Regolamenti fissati dalla Confederazione Ornitologica Mondiale.
Art. 78. - Agli allevatori che hanno tógrteci-pato ai Campionati Mondiali sotto l'è ® della Federazione e che si sono particolsw» distinti, la F.O.I. conferirà premi special '
CAPITOLO XIV.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 79. - La sospensione o il rinvio di una manifestazione autorizzata dalla F.O.I. dovrà es-
sere approvata dal C.D. Federale, previo consen so del Consiglio Regionale di appartenenza e del Presidente dell'Ordine dei Giudici.
La variazione conseguente al Calendario Mostre deve essere trasmessa dalla F.O.I. a tutte le Associazioni
La sospensione di una manifestazione non dà diritto automaticamente alla restituzione di quanto versato ai sensi del precedente art. 6.
I Comitati Organizzatori non sono tenuti a restituire la quota di ammissione pagata per i soggetti iscritti, che vengono esclusi a norma di regolamento dal giudizio o dalla premiazione.
Art. 80. - Presso l'Ufficio Direzione Mostra di ogni manifestazione deve essere tenuta a disposizione del pubblico una copia del presente Regolamento programma della manifestazione in corso, nonché copia aggiornata dell'elenco dei tesserati pubblicato dalla F.O.I.
Art. 81. - Su richiesta dei Raggruppamenti Regionali o della Federazione, le Associazioni organizzatrici sono tenute a distribuire fra i partecipanti ed il pubblico materiale pubblicitario o questionari.
Le schedine raccolte vanno trasmesse con sollecitudine all'Organo che ne ha richiesto la distribuzione.
La campagna pubblicitaria deve essere rivolta al conseguimento dei fini statutari della Federazione.
Art. 82. - Le Associazioni federate possono organizzare nel proprio ambito mostre locali non ufficiali, a scopo divulgativo.
In tali manifestazioni i giudici federali o altri allevatori esperti chiamati ad esprimere un giudizio operano a puro titolo personale e non ufficiale.
In queste manifestazioni è fatto divieto di applicare gli standards federali con i relativi punteggi nonché impiegare stampati federali.
II giudizio espresso sarà limitato ad una valutazione di merito globale, espressa co gli aggettivi: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, eventualmente accompagnata da una nota riassuntiva dei più salienti pregi o difetti del soggetto esposto.
Queste mostre a carattere locale vanno alle stite prima della data di inizio delle mostre dì competenza federale e non devono aver luogo in concomitanza con altre mostre ufficiali.
Art. 83. - Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Federale o da un quarto delle Associazioni Tali modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Ordinaria delle Associazioni.
Non è richiesta l'approvazione dell'Assemblea per le modifiche apportate dal Consiglio Direttivo Federale per uniformare il presente Regolamento alle delibere della C.O.M. o per modifiche relative ad argomenti di esclusivo carattere tecnico.
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