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Vademecum F.O.I. 1975
Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293 |
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CAPITOLO XI.
CAMPIONATI DI RAGGRUPPAMENTO REGIONALI O INTERREGIONALI
Art. 64. - É nella facoltà dei Consigli Regionali, indire e organizzare manifestazioni aventi carattere di « Campionato », la cui regolamentazione dovrà essere aderente alle norme del presente Regolamento.
Dette esposizioni sono riservate agli allevatori iscritti alle Associazioni del Raggruppamento e debbono svolgersi anteriormente alla data dell'i0 dicembre.
CAPITOLO XII CAMPIONATI ITALIANI
Art. 65. - Come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, il Campionato Italiano viene allestito in sede unica per tutte le razze o gruppi di razze. In via subordinata il Campionato Italiano può essere allestito in sedi diverse per ogni razza o gruppi di razze.
La determinazione delle modalità con cui svolgere il Campionato Italiano è adottata, anno, per anno dal Consiglio Direttivo Federale.
Le candidature per l'allestimento del Campionato Italitano e delle altre manifestazioni di cui all'art. 3 punto 3) e 5) dovranno essere inoltrate alla Federazione per il tramite dei Consigli Regionali e dovranno pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
Alla domanda va allegata la relazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento.
Art. 66. - I campionati Italiani sono organizzati ogni anno dalla F.O.I. Il Consiglio Direttivo Federale delegherà l'Associazione o le Associazioni incaricate di allestire il Campionato Italiano entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Lo-stesso termine è fissato per Rassegne ed i Campionati Mondiali.
Tale designazione va tempestivamente comunicata alle Associazioni e deve essere riportata sul Calendario Mostre.
La scelta tra le varie candidature avverà sulla base delle notizie trasmesse con la relazione prevista dall'art. 6, tenuto conto del contributo finanziario richiesto e dell'esigenza della rotazione di detto incaricato tra le Associazioni dei vari Raggruppamenti regionali.
La decisione del Consiglio Direttivo Federale è insindacabile.
Le prove di Campionato devono essere effettuate non prima del 1° Dicembre e non oltre il 10 Gennaio.
Art. 67. - Il Consiglio Direttivo Federale conferirà apposita delega ad un Consigliere che entrerà di diritto a far parte del Comitato Organizzatore, assumendone la Presidenza. É compito del Presidente rappresentare gli interessi della Federazione, dare i suggerimenti ed
effettuare i controlli necessari per assicurare la applicazione fedele delle clausole e condizioni previste nell'atto di delega, onde assicurare la migliore riuscita del Campionato.
Art. 68. - Tutte le spese relative all'organizzazione e premiazione del Campionato Italiano sono a carico dell'Associazione che allestisce la mostra.
L'Associazione si avvarrà del contributo stanziato e devoluto dalla F.O.I. a tale titolo.
La somma deliberata dal Consiglio Direttivo Federale in sede di assegnazione dei Campionati Italiani quale contributo federale non è modificabile, anche se i dati a consuntivo della mostra dovessero evidenziare un deficit superiore a quello previsto. ^
Art. 69. - Il rendiconto generale della mostra previsto dall'art. 58 deve ess^% approvato dal Presidente del Comitato Organizzatore.
Copia del rendiconto deve essere inviata, oltre che al Consiglio Regionale di appartenenza, al Consiglio Direttivo Federale.
Art. 70. - A partecipare ai CanV, i&iati Italiani sono ogni anno ammessi con ordine di priorità i soggetti già selezionati nei precedenti Campionati Regionali o, in mancanza di questi, in una qualsiasi mostra Ufficiale e che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a p. 90.
— Il possesso del titolo di precedenza, di cui sopra, deve essere provato mediante inoltro all'Associazione organizzatrice della documentazione prevista dall'art. 52.
É facoltà della F.O.I. e dell'Associazione organizzatrice accettare di anno in anno l'iscrizione di altri soggetti. In tal caso, prima dell'iscrizione definitiva, tali soggetti saranno sottoposti ad un preliminare esame di giudizio globale affidato a cura delle rispettive CC.TT.NN. ad un giudice federale e dovranno ottenere almeno la qualifica di » Buono ».
Art. 71. - Il numero dei titoli da assegnare sarà determinato anno per anno dalle competenti CC.TT.NN. ed omologato dal C.D.F.
Condizione necessaria per l'assegnazione dei tit*?; è che ih soggetto singolo abbia ottenuto uri witeggi,, ©.almeno p. 90 e lo stamm p. 360.
le razie* da canto valgono i corrispondenti criteri fissati dai Regolamenti speciali.
Art. 72. - Il giudizio sarà espresso da Giudici Nazionali designati dalla Presidenza dell'Ordine dpi Giudici, su segnalazione dei rispettivi colleg fa Specializzazione. Alla fine delle operazioni, Vf j^ùpria determinerà i soggetti e gli stam-m « Cat^i Itoli », in base ai maggiori punteggi assegnati. * v
Nei Campionati Italiani per l'assegnazione dei titoli, è escluso il ballottaggio fra soggetti terminati a pari merito, con i sistemi previsti dall'art. 37. A tal fine, con lavoro coordinato dal Presidente di Giuria, ogni gruppo di giudici, dovrà procedere collegialmente ad un confronto di-
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