de di valutazione e di ricevere un diploma di classifica.
Il diploma, redatto su modello federale, deve indicare la specie, la razza e, se necessario, il tipo, la varietà e la categoria dei soggetti presentati, numero di anello, numero della gabbia, punteggio ed eventuale premio conseguito.
Estratto o copia di detto diploma dovrà essere disponibile, a richiesta dell'allevatore, al fine di documentare il possesso della prelazione per l'eventuale partecipazione al campionato italiano.
Art. 53. - La F.O.I. mette in palio in tutte le manifestazioni di competenza federale riconosciute, un premio che dovrà essere assegnato al soggetto di classe A, anellato, di una delle specie o jrazze a concorso che, avendo conseguito il M' alto punteggio, comunque non inferiore a puliti 9(\ sarà proclamato Campione Mostra.
Art. 54. - La Federazione, su proposta delle Associazioni,delle CC.TT.NN. o su iniziativa diretta del C.D.F., può attribuire premi speciali a quegli escreti che si siano particolarmente distinti nel jfcttore dell'attività ornitologica.
Art. 55. - I risultati della mostra e la corrispondente premiazione ordinaria e speciale debbono essere esposti nei locali della mostra almeno otto ore avanti l'ora prevista dal regolamento per la premiazione. La premiazione deve essere effettuata all'ora prevista dal programma.
In caso dì forza maggiore la consegna dei premi e del diploma di partecipazione può essere rimandata. Il loro inoltro dovrà avvenire a spese dell'Associazione.
Lo sgabbio dei soggetti esposti nelle classi A, B e C va iniziato a manifestazione conclusa.
Art. 56. - L'apertura al pubblico dell'esposizione può avvenire soltanto dopo il termine dei lavori della giuria, ancorché successiva a quella indicata sul regolamento-programma.
Art. 57. - Hanno diritto all'ingresso gratuito all'esposizione i membri del Consiglio Direttivo Federale, i Presidenti dei Raggruppamenti Regionali, i Giudici e, ovviamente, gli espositori.
Art. 58. - Entro 30 giorni day^rmin^iella manifestazione, l'Associazione org?f lizzatri^ dovrà trasmettere alla Segreteria, una relazione sulla Manifestazione, contenente i dati relativi all'ingabbio, alle classificazioni, alle premiazioni ed agli ingressi.
Sulla scorta di tali dati, deciso in vi'i definitiva sui ricorsi presentati, verrà prodigata la omologazione delle classificazioni e nfyu premiazioni. La comunicazione relativa trasmessa all'Associazione e pubblicata sw notiziario federale. Per le mostre di competenza Regionale, la succitata relazione va inviata al proprio Raggruppamento.
Art. 59. - I reclami e gli esposti non relativi al giudizio per presunte irregolarità o infrazioni
regolamentari possono essere presentate da chiunque sia tesserato alla F.O.I. entro 10 giorni dalla data di chiusura dell'esposizione.
Il reclamo va presentato in I istanza all'Associazione che ha allestito la mostra e deve essere accompagnato dalla tassa di reclamo stabilita dal Regolamento-mostra, che verrà restituita in caso di accoglimento. In seconda istanza, in via definitiva è competente il Consiglio Direttivo Regionale o il C.D.F., secondo il tipo di mostra.
Non verranno accolti reclami sull'operato dei Giudici, salvo che non riguardino irregolarità o infrazioni ai regolamenti. Eventuali presunti errori di giudizio possono essere segnalati dagli interessati all'Ordine dei Giudici. Tali segnalazioni vanno sempre accompagnate dalla documentazione per la loro prova oggettiva.
Art. 60. - Le variazioni alle classifiche apportate in sede di omologazione, vanno comunicate all'Associazione organizzatrice ed agli espositori interessati, che debbono uniformarsi alle decisioni suddette.
CAPITOLO X PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 61. - Ogni infrazione rilevata a carico di un partecipante alla manifestazione dovrà essere contestata all'interessato, da parte del Direttore di Mostra che redigerà un verbale circostanziato, annotando se è avvenuta la contestazione e le eventuali giustificazioni addotte dall'interessato.
Detto verbale va trasmesso all'Associazione di appartenenza dell'allevatore, al Consiglio Direttivo Regionale o al Consiglio Direttivo Federale, a seconda del tipo di manifestazione.
Art. 62. - Le infrazioni al presente Regolamento ed ai Regolamenti speciali in materia di manifestazioni ornitologiche, commesse dalle Associazioni organizzatrici, vengono perseguite dal Consiglio Direttivo Federale, a seconda della gravità dell'infrazione, con uno o più dei seguenti provvedimenti:
1'. annullamento del riconoscimento federale alla manifestazione;
2°. non omologazione dei risultati in tutto o in parte:
3°. divieto di organizzare manifestazioni ornitologiche per un perìodo massimo di
due anni.
Ricorrendone gli estremi, potranno altresì essere adottati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19 del Regolamento Organico.
Art. 63. - I responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente sono oggetti alle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 19 del Regolamento Organico.
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