Art. 43. - Il Giudice, in caso di dubbio, è autorizzato a controllare le caratteristiche del soggetto da valutare, estraendolo dalla gabbia, alla presenza di un componente del Comitato Organizzatore.
Quest'ultimo, a controllo avvenuto, provve-derà a far sigillare nuovamente la gabbia.
Qualora il giudice rilevi che il soggetto è sprovvisto di anello federale o che l'anellino è contraffatto o irregolare, deve segnalare l'irre-golaità al Presidente di Giuria ed astenersi dal giudizio.
Art. 44. - Le schede di classificazione complete con il numero della gabbia, la denominazione dell'Associazione organizzatrice, l'indicazione del punteggio conseguito e recanti la data, il timbro e la firma del giudice, vanno fissate alla gabbia.
Il Comitato Organizzatore deve indicare i soggetti vincitori di premi e quelli giudicati « campione » o « ottimo » con distinti contrassegni sulla gabbia.
Essi normalmente consistono in coccarde di vario colore e grandezza, che competono allo espositore a titolo di premio.
Detti contrassegni debbono essere posti in modo da non ostacolare l'osservazione del soggetto esposto.
Art. 45. - Il Giudice opera sotto la propria piena responsabilità; il suo giudizio è inappellabile.
In caso di errore commesso alla definizione o alla valutazione, solo lo stesso giudice che lo ha commesso può rettificarlo sempre prima che il giudizio sia ufficiale.
Art. 46. - Il Giudice, nell'esercizio delle sue funzioni è equiparato, agli effetti federali, ad un pubblico ufficiale e, come tale, sarà tutelato dall'Ordine dei Giudici contro eventuali intemperanze.
Art. 47. - Il Giudice deve astenersi dall'ini-ziare o proseguire il giudizio:
a) di soggetti appartenenti a specie o razze per le quali non è abilitato;
b) di soggetti appartenenti a specie o razze non previste a concorso;
c) in ambienti non idonei, con la luce artificiale o comunque con luce insufficiente o a temperatura inadeguatafper le razze da canto vale quanto disposto dal Regolamento speciale);
d) quando infrazioni regolamentari impediscono od ostacolino gravemente il suo operato.
Al termine del giudizio il Giudice, con la collaborazione del Comitato Organizzatore, compilerà le classifiche ufficiali,secondo quanto stabilito dal C.D.F. ed un verbale, in duplice copia, modello federale, sul quale vanno annotati il numero dei soggetti giudicati, quelli dichiarati « campione » o « ottimo » e, per ciascuno di es-
si, Associazioni, Norme dell'allevatore, n° di R. N.A., n° progressivo annuale. Specie, razza, tipo del soggetto premiato, nonché una relaziane sull'andamento del giudizio.
La consegna del suddetto verbale sancisce l'ufficialità del giudizio.
Art. 48. - Il Presidente di Giuria, nel rispetto dell'automia di giudizio dei colleghi, coordina il lavoro del collegio giudicante, fissa le procedure e le competenze di ciascun giudice.
Egli tiene i contatti con il Presidente del Comitato Organizzatore, al quale trasmette le ri chieste inerenti ai lavori del suo ufficio.
Egli risponde del suo operato direttamente all'Ordine dei Giudici.
Il Presidente di giuria raccoglie i verbali di giudizio dei colleghi e ne cura l'inolftyalla Segreteria della Federazione ed alla ì residenza dell'Ordine dei Giudici. !m
Il Presidente di giuria è tetVr.To alla compilazione di una propria relazione, contenente le notizie richieste dalla Federazione per quanto attiene l'attività della giuria e l'andamento della mostra. r ».
Il Presidente di giuria sarà purety pponsabile della proclamazione del Campione Mostra, secondo quanto stabilito nell'art. 37 e dovrà segnalare il vincitore nella sua relazione.
La relazione va trasmessa alla Segreteria della F.O.I. e alla Presidenza dell'Ordine dei Giudici per le mostre di competenza federale. Per le altre mostre, le relazioni vanno inoltrate al Raggruppamento regionale competente ed alla F.O.I.
É fatto obbligo al Presidente di giuria permanere nei locali della mostra fino all'espletamento di tutte le operazioni relative al giudizio, che si intendono ultimate con la chiusura del « verbale di mostra» previsto dall'art.21, una copia del quale sarà tenuta dallo stesso Presidente per l'inoltro alla Federazione.
Art. 49. - Il Giudice non può iscrivere o esporre nemmeno fuori concorso soggetti propri o altrui nel corso della manifestazione per la quale è designato.
. 4 CAPITOLO IX.
PREMIAZIONE - OMOLOGAZIONE
Art. 50. - I soggetti che appartengono alla classe D non concorrono a premi ordinari. É facoltà dell'Associazione organizzatrice prevedere per q«£ta classe una premiazione riservata.
- In tutte le manifestazioni ufficiali in appfiftwine del criterio di « non cumulabili-tà » allc>- i^sso allevatore può essere assegnato un solo premio per ogni categoria, classe e gruppo a concorso: il premio superiore assorbe quello inferiore.
Art.52. - Ogni espositore, per i soggetti presentati a concorso, ha diritto di ritirare le sche-
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