Il giudice deve rifiutare l'utilizzazione di schede diverse da quelle previste dal modello federale.
Nella interruzione dei lavori da parte della Giuria, tutti i blocchetti di giudizio vanno custoditi in apposite buste o cassette sigillate. La chiusura o i sigilli vanno verificati dal Presidente di Giuria.
I documenti suddetti vanno custoditi dal Comitato Organizzatore, che ne assume le responsabilità.
Saranno riconsegnati al Presidente di Giuria alla ripresa dei lavori.
Art. 36. - Al giudizio numerico globale espresso dal giudice corrisponde una classificazione di merito labilità come segue:
— din 0 a 100 punti; ottimo o campione
— da 86 punti: buono
— da 80 à 85 punti: sufficiente
— fino a 79 punti: insufficiente.
II regolamento programma può subordinare l'attribuzione dei premi a concorso al conseguimento di* a delle classificazioni di merito di cui sopra. ¦
! soggetti classificati insufficienti sono esclusi da qualsiasi premiazione.
Art. 37. - Le classifiche ufficiali stabilite di anno in anno dal C.D.F. su proposta delle CC. TT.NN. verranno, con lavoro cordinato dal Presidente di Giuria, stabilire da ogni gruppo di giudici che, in caso di parità, dovrà procedere collegialmente ad un confronto diretto fra i soggetti e gli Stamm terminati pari.
Ai fini dell'attribuzione di qualunque altra graduatoria, classifica o premio, verificandosi parità di punteggio globale, si dovranno distinguere due ipotesi:
a] parità di punteggio fra soggetti appartenenti alia stessa razza o varietà giudicati con identica scheda;
b) parità di punteggio fra soggetti appartenenti a diversa razza o varietà, giudicati con diversa scheda.
Nella prima ipotesi, si considera più meritevole il soggetto che ha consegna il ratftoior numero di punti per la prima vq^ : tiellaif^ala, dei « considerando ». In caso di persistente parità, si prende in considerazione la seconda voce e così via, se necessario.
Nella seconda ipotesi lo spareggio avviene applicando i valori previsti dalla, tabellina allegata al presente regolamento, * < >ilat.> sulla base dei rapporti fra i punti assestiti ed i punti a disposizione per ogni consip^prido.
Per gli stamm si procederà a/Aogamente operando la somma dei punteggi. Lo spareggio può avvenire in ultima istanza anche nella voce « armonia di stamm ».
In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà effettuato a cura del Comita to Organizzatore, che è tenuto a darne atto ne? « verbale di mostra ».
Stralcio di detto verbale deve essere consegnato, se richiesto, all'allevatore interessato.
E' compito del Presidente di Giuria assegnare il titolo dì Campione Mostra avvalendosi, in caso di parità, della collaborazione dei giudici interessati e dei criteri di cui sopra.
Art. 38. - A tutti gli effetti, la valutazione degli stamm prevede, oltre al giudizio sui singoli soggetti, un giudizio globale sull'armonia dello stamm, che viene espresso dal giudice con un punteggio da 0 a 5, secondo le modalità fissate dalle CC.TT.NN., che va sommato al punteggio complessivo risultante dalla somma dei quattro singoli punteggi.
Il riepilogo dei giudizi singoli va effettuato su apposita 5 scheda, la quale va applicata all'ultima gabbia appartenente allo stamm stesso. Anche la scheda riepilogativa deve essere firmata dal giudice.
Art. 39. - L'Associazione organizzatrice deve richiedere, al Consiglio Direttivo Regionale o alla Federazione, il numero dei giudici per ogni razza, proporzionato a quello dei soggetti dei quali si prevede l'ingabbio, indicato sui regolamento-programma, come previsto dall'art 14 p. 6 ed in funzione del numero massimo di soggetti per giudice-giorno.
La richiesta va accompagnata dal versamento della quota di rimborso spese giudice-giorno, fissata dal C.D.F.
Il numero massimo di soggetti che un giu-ce può valutare in un giorno è determinato dall'Ordine dei Giudici federali, su proposta delle rispettive CC.TT.NN.
Art. 40. La designazione dei Giudici e del Presidente di Giuria, sarà effettuata a cura del Consiglio Direttivo Regionale per le mostre di competenza Regionale e dal Presidente dell'Ordine dei Giudici per quelle di competenza federale.
É fatto divieto a chiunque di interferire sulla designazione dei giudici.
Art. 41. - Possono assistere alle operazioni di giudizio gli allievi giudici che devono effettuare le prove pratiche previste dal programma dei corsi, solo se autorizzati dai rispettivi Consigli Direttivi Regionali. Tali autorizzazioni possono essere concesse solo per Manifestazioni svolte nell'ambito del proprio Raggruppamento Regionale.
Art. 42. - Dal termine dell'ingabbio sino al l'ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali della mostra soltanto i membri del Comitato Organizzatore, i Giudici costituenti la Giuria,gli Allievi giudici, le persone incaricate dell'assistenza ai Giudici e delle cura dei soggetti esposti.
Nessuna ingerenza deve turbare il regolare svolgimento dei lavori della Giuria.
Tutte le persone ammesse alla mostra, sono tenute ad osservare il più rigoroso riserbo sui risultati.
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