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Vademecum F.O.I. 1975

Federazione Ornicoltori Italiani
Tipografia Babina Bologna, 1975, pagine 293


   
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   Il registro di iscrizione è segreto fino a giudizio ultimato e deve essere custodito a cura del Comitato Organizzatore.
   Sul registro di iscrizione va annotato: cognome, nome e classe dell'allevatore, indirizzo, numero di R.N.A., Associazione di appartenenza.
   Per i soggetti iscritti a concorso va annotato il numero della gabbia, la specie, la razza, il tipo, la varietà e la categoria (per gli ibridi: l'incrocio), il numero progressivo annuale dell'anello, il sesso, la classe e la classifica alla quale si concorre.
   Art. 26. - L'associazione che allestisce la mostra provvede direttamente ed a proprie spese al mantenimento dei soggetti esposti, dall'in-gabbio al termine dell'esposizione.
   Art. 27. - Gli uccelli vengono esposti a rischio e pericolo dell'allevatore il quale nulla può pretendere per fughe, decesso, furti, malattie o altri danni che gli animali dovessero riportare.
   Il Comitato Organizzatore, avvalendosi anche delle indicazioni del Veterinario incaricato, non accetterà l'ingabbio dì soggetti affetti da malattia, o in condizioni di salute precaria: in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli opportuni provvedimenti per il buon trattamento e la sicurezza dei soggetti esposti.
   Art. 28. - I soggetti esposti potranno essere ritirati dall'espositore soltanto al termine della mostra, salvo autorizzazione scritta motivata da parte del Veterinario incaricato o dal Direttore di Mostra.
   Gli uccelli esposti in classe D potranno essere ritirati in qualsiasi momento, secondo le modalità fissate dal Comitato Organizzatore.
   CAPITOLO VII.
   CONCORSO
   Art. 29. - Le razze o gruppi di razze che possono essere ammessi a concorso sono quelli indicati dall'art. 38 dello statuto.
   Nelle mostre interprovinciali le razze o gruppi di razze a concorso debbono essere almeno tre; nelle mostre regionali e nazionali i gruppi a concorso debbono essere almeno cinque a fra questi deve sempre annoverarsi la specie Indigeni Esotici Ibridi, salvo rassegne particolari.
   Art. 30. - Salvo quanto diversamente dispo sto dal Presidente di giuria, che può avvalersi dei giudici presenti, se abilitati al giudizio dei soggetti per i quali non si è presentato il giudice designato o di altro giudice all'Uopo convocato, il mancato intervento di un giudice comporta l'esclusione dei soggetti dal giudizio.
   Art. 31. - In ogni manifestazione riconosciuta dalla F.O.I. la classe A, per ogni specie o raz
   za ammessa a concorso, è riservata ai soggetti del proprio allevamento, con proprio anello federale dell anno nel corso del quale viene effettuata la manifestazione.
   Possono inoltre essere istituite le seguenti classi:
   — Classe B: soggetti di ogni età, del proprio allevamento, con anello federale:
   — Classe C: Indigeni, Esotici ed Ibridi non anellati;
   — Classe D: Soggetti di ogni età, di proprio allevamento anellati F.O.I. in apposito settore riservato allo scambio.
   Art. 32. - I soggetti in gara possono essere presentati o come singoli o come gruppi di quattro (stamm). Lo stamm deve essere'Jltbligato-riamente dichiarato all'ingabbio.^
   Perchè si abbia stamm è ii-1pessario che i soggetti appartengano alla stessa specie e razza, salvo quanto diversamente disposto dalla competente C.T.N.
   Altre norme particolari per la formazione degli stamm sono fissate dai regolami il speciali per ciascuna specializzazione, a cu'/r delle rispettive CC.TT.NN.
   CAPITOLO Vili.
   GIUDIZIO
   Art. 33. - La definizione e la valutazione dei soggetti a concorso è riservata ai giudici della F.O.I. regolarmente iscritti all'albo regionale o nazionale per l'anno in corso.
   La designazione dei Giudici e del Presidente di Giuria, sarà effettnata dall'incaricato del Raggruppamento, per le mostre di competenza regionale e dalla Presidenza dell'Ordine dei Giudici, per le mostre di competenza federale.
   Art. 34. - Nelle manifestazioni ufficiali il giudizio numerico particolareggiato dei soggetti esposti viene effettuato applicando i criteri di valutazione approvati dalla F.O.I. su proposta delle CC.TT.NN.
   j! giudizio numerico si concreta mediante !a attfe Ifione IffJnteggi, positivi o negativi, cor-rispc/Senti àv^P- valutazione di: ottimo, buono, sufficente, insufficiente, previsti dai criteri di valutazione suddetti per ciascuna voce della scala di giudizio o « considerando ».
   Il giudizio globale è calcolato: per somma, quanto/M punteggio delle voci « considerando » è espf< to attraverso valori positivi; per somma algr'Jtica, quando il punteggio delle voci « considerarlo » è espresso attraverso valori negativi. »
   I soggetti esposti in classe D sono giudicati con un giudizio globale numerico.
   Art. 35. - L'utilizzazione delle schede di giudizio di modello federale è obbligatoria per tutte le mostre ufficiali.
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