tenza federale coincidenti nella stesse data, a meno che il Raggruppamento comprenda più di 8 Associazioni. In ogni caso non vi potranno essere più di due Manifestazioni coincidenti.
Art. 6. - Entro il 15 maggio devono pervenire alla F.O.I. le formali richieste delle Associazioni interessate ad ottenere il riconoscimento federale. Le domande vanno compilate sull'apposito modulo e devono riportare gli estremi del verbale della riunione regionale in cui sono state concordate.
Alla domanda deve essere accompagnato il versamento delia quota fissa determinata dal Consiglio Federale per ogni tipo di manifestazione.
Alla iiomanda deve essere inoltre allegata una reljJI'' ne dettagliata sui locali delia mostra, sulle spe e e Mzze ammesse al concorso e sul numero mas; « dei soggetti che si intendono ingabbiare
Qualora il C.D.F. ritenga che non vi siano sufficienti garanzie per il buon esito della manifestazione, chiederà gli adempiamenti ritenuti necessari^
In man%*inza di assicurazioni, il C.D.F. negherà l'autorizzazione richiesta.
Art. 7. - II Consiglio Direttivo Federale esaminerà le richieste delle varie Associazioni nei piani predisposti dai Consigli Regionali e stabilirà il Calendario annuale ufficiale.
Per ogni mostra saranno indicate le date di ingabbio, di giudizio, di apertura, di premiazione e di chiusura, le specie e razze ammesse a concorso, il tipo di manifestazione secondo la classificazione di cui al precedente articolo 3 ed il numero massimo dei soggetti per ogni razza che si intendono ingabbiare, salvo quanto previsto al successivo articolo 8.
La Federazione invierà l'autorizzazione formale alle Associazioni richiedenti entro il 30 giugno
Il calendario di cui sopra, integrato dai calendari delle mostre di competenza regionale, sarà trasmesso a tutte le Associazioni e pubblicata sul Bollettino Ufficiale entro il 31 agosto.
Il calendario non potrà subire variazioni se non per delibera de! Consiglio Girale. Ottavia l'Associazione che, per qus»ià£i rs*' ne, non potesse allestire la manifestatone nella data prevista, può rinunciarvi dandone tempestiva comunicazione alla Federazione. La rinuncia dà diritto al rimborso della quota prevista dal precedente art. 6, nella misura del 90 % della stessa. jS
Art. 8. - Il C.D.F. fisserà di anno in_(<«, i il numero massimo di manifestazioni di ?
I giudici nazionali resteranno sempre a disposizione della Federazione, che li utilizzerà per mostre di competenza federale.
Le mostre di competenza regionale dovranno essere sempre organizzate usufruendo esclusivamente di giudici regionali, eventualmente, in caso di necessità, provenienti da altre regioni, previo accordo fra i singoli Raggruppamenti, escluso il Presidente dì Giuria che, previo accordo con il Presidente dell'Ordine dei Giudici, dovrà preferibilmente essere giudice nazionale.
Art. 9. - Salve le limitazioni proprie di alcuni tipi di mostra (campionato giudici - campionato regionale ecc.) e salvo quanto disposto dall'art. 50, gli allevatori in regola con quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente regolamento, possono partecipare a qualsiasi mostra di competenza regionale e federale.
CAPITOLO 111.
COMITATO ORGANIZZATORE
Art. 10. - Ogni Associazione, in vista del-l'allestimentc della propria mostra, è tenuta a nominare un Comitato Organizzatore formato da almeno cinque componenti.
Il Comitato Organizzatore ha competenza per tutti gli adempimenti inerenti alla mostra stessa e deve operare nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I nomi dei componenti dei Comitato Organizzatore debbono essere pubblicati sul regolamento-programma.
I componenti del Comitato Organizzatore debbono indossare un contrassegno o distintivo per il loro riconoscimento.
Art. 11. - Ogni Comitato Organizzatore deve avere un Presidente, un Direttore di Mostra, un Vice-Direttore ed un Segretario. Il Presidente può essere anche Direttore di Mostra.
Spetta al Direttore di Mostra sovraintendere all'allestimento della mostra, sìa dal punto di vista organizzativo che tecnico e curare agni altro adempimento previsto dal presente regolamento.
II Direttore di Mostra è responsabile della redazione delle classifiche e della premiazione Egli controfirma i diplomi di partecipazione.
Spetta al Segretario sovraintendere alle operazioni di ingabbio e curare tutti gli adempimenti amministrativi connessi con l'allestimento della manifestazione.
I componenti de! Comitato Organizzatore debbono essere tesserati alla F.O.I
A persone non tesserate alla F.O.I. possono essere affidate solo mansioni esecutive.
II Comitato Organizzatore ha sede presso l'Ufficio Direzione Mostre. Detto Ufficio deve essere accesibile agli allevatori ed ai pubblico
A questo Ufficio vanno presentati i reclami e le richieste di informazioni.
Art. 12. - La costituzione di un Comitato di Onore è facoltativa.
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