APPENDICE
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e vicende della sua proposta, il movimento iniziato per sostenerla e propagarla, i criteri e gii scopi che l'avevano determinata.
Rivista Internazionale, Giugno 1905. - Usura di nome e usura di fatto, Dante Munerati. Benché eletti ingegni si siano occupati già a lungo di questo fatto che dicesi usura, ci piace ritornarci sopra per rendere più chiara la vera usura od usura di fatto e 1' usura di nome. Definito prima di tutto l'interesse che passa tra una cosa e una persona atta a ricevere utilità da quella, è bene domandarci se il danaro possa darci interessi e cioè fruttificare. Secondo 1' antica scuola classica fondata sull' adagio « pecunia pecuniam non parit » secondo l'idea della maggior parte degli Scolastici, massime antichi, il danaro non può fruttificare ; qualunque guadagno ricavato dall' imprestito del danaro dicesi « usura » : si ammetteva solo una giusta ricompensa per alcuni determinati motivi come lucro cessante, danno emergente, pericolo della sorte. L'enciclica « Vix pervenit » di Benedetto XIV conferma la dottrina dell'usura. Per noi è principio inconcusso che chi compie un servizio che non è in debito di rendere, ha diritto ad una proporzionata ricompensa, ora il prestito del danaro è un servizio perchè con quella somma che si dà a prestito uno può comprarsi una casa ed affittarla, può acquistare una terra che gli renderà. Dunque chi dà in prestito il danaro ha diritto per sè non alla semplice restituzione, perchè allora nessuno vorrebbe far l'ufficio di prestatore, ma ad un di più che si dice frutto od interesse. Adunque noi siamo d'avviso che il percepire un giusto guadagno dall' imprestito del danaro sia cosa lecita e lo sia sempre stata e che solo per ragioni altissime d' ordine pubblico la Chiesa 1' abbia vietata nella forma e nei modi che ha fatto. Del resto, nemmeno la Chiesa lo proibisce espressamente e recisamente, poiché vediamo che, nell' Antico Testamento, riguardo al prender frutto si fa distinzione fra il fratello e lo straniero e soltanto al primo si vieta di prestare contro interesse ; vediamo che tutti i concilii dei primi otto secoli che toccano dell' usura fino a quelli di Meaux e di Parigi dirigono i canoni loro o esclusivamente o principalmente contro 1' usura esercitata dal clero, e tutto ciò dimostra che il prestare ad interesse non era riguardato come intrinsicamente cattivo. Nel M. Evo V usura fu proibita con severe pene, dato che il tasso* del frutto che si esigeva era enorme, perfino il 40 e più per cento. Da questo si comprende come le sfrenate ed impudenti usure provocassero, come necessaria reazione, il divieto assoluto, di qualsiasi interesse, da parte della Chiesa. Ora vediamo sino a qual punto si possa lecitamente elevare il saggio dell' interesse, sia ordinario che mercantile. L' interesse ordinario è al 5 °,0 e la legge lo ha desunto dalla produzione agraria concedendo cioè al capitale-danaro quello stesso