CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 545
legislativi, di carattere internazionale, la così detta tratta delle bianche. (1) Ma non si dovrebbe prima ostacolare l'indecente industria dei lenoni, dei tenitori di postriboli all' interno ? Le donne di mala vita che esercitano esclusivamente per conto loro l'immorale professione sono ben poche, e quasi tutte sono sfruttate da imprenditori e dai cosi detti souteneurs. Oggi è sempre in vigore il Regol. sulla prostituzione R. D. 21 ottobre 1891 n. 604 pubb. con D. M. 27 ottobre 1891 n. 605. Questo regolamento si limita all' art. 2 a stabilire : è vietato alle persone dell' uno e dell' altro sesso ogni invito od eccitamento al
(1) Crediamo bene riprodurre qui gli articoli dell'accordo internazionale per la repressione della « Tratta delle bianche » 18 maggio 1904, notando che tutti gli Stati firmati, eccetto l'Italia, fecero riserve per l'applicazione dell' accordo alle loro colonie.
Art. 1. Chacun des Gouvernements contractants s' engage à établir ou a designer une autori té chargée de centraliser tous les renseignements sur 1' embauchage des femmes et filles en vue de la débauché à l'étranger ; cette Autorité aura la facultò de corrispondre directement avec le Service similaire établi dans chacun des autres Etats contractants.
L' art. 2. impegna i Governi a sorvegliare i lenoni.
Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, stabiliscono che i singoli governi si obbligano di denunciare i nomi delle prostitute straniere ai singoli Stati ai quali appartengono, e se vittime d' un traffico criminale anche ad istituti d' assistenza pubblica e privata, ed in caso di rimpatriarle se lo domandano loro stesse ed i loro congiunti, a spese però del loro Stato, se non hanno chi paga per loro. Gli Stati s'impegnano di sorvegliare gli uffici o agenzie di collocamento delle donne o fanciulle all' estero.
Dovrebbe essere adottato al riguardo da tutti gli Stati, a parer nostro, 1' art. 131 del progetto di codice penale Svizzero del 1903. Quest' articolo è severissimo : al § 1. colpisce colla reclusione i lenoni anche se solo tentano di impegnare o mercanteggiare a scopo di libidine, con terzi, donne o fanciulle ; la pena è di 5 anni (§ 2.) se si tratta di minori ; se la donna è parente del lenone od a lui affidata, o tenti di portarla in un postribolo, o di impegnarla all'estero, od usi violenze e minaccie, o la fanciulla era illibata, la pena varia da 10 anni alla reclusione perpetua ; oltre una multa fino a 10.000 franchi.
Parecchi congressi si sono tenuti per combattere la tratta delle bianche, primo quello di Londra nel giugno 1899 che provocò la conferenza internazionale del 1902 dei delegati governativi a Parigi ; in questo stesso anno, nell' ottobre, altro congresso si tenne a Francoforte sul Meno ed altri dopo.
Esistono poi Federazioni in Inghilterra (National Vigilance Association) ed in Svizzera (Neuenburg) chiamata unione internazionale delle amiche delle fanciulle.
35 — A. Zorli, Trattato di Economia Sociale.