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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   Oggi esiste una legislazione sul contratto d'impiego privato, ma esclude la mano d'opera (D. L. 9 febbraio 1919 n. 112).
   Sulla mano d'opera non v' è altra legislazione che quella del codice civile, e quella sugli uffici di collocamento.
   Esiste poi sulle cooperative la legge 11 luglio 1889 n. 6216 e
   12 maggio 1904 n. 178, e sui consorzi cooperativi per appalti di lavori pubblici (3 giugno 1909 n. 122) delle quali ora diremo. Non bisogna però dimenticare che le cooperative sono in fondo società anonime per azioni e però non prive di capitali.
   Il decreto sul contratto d'impiego privato, riguarda unicamente gì' impiegati (in prova da due a cinque anni, e quelli che superarono la prova), e pone penalità per gli inadempienti, tanto se si tratta dei padroni che degli impiegati, ma dice l'art. 7 che il padrone in caso di inadempienza dell' impiegato « avrà diritto di ritenere quanto fosse da lui dovuto all' impiegato, sino alla concorrenza dell' indennità gravante su di esso ». Siccome la legge poi sui probi-viri non riguarda gii impiegati, così 1' articolo
   13 istituisce commissioni speciali presso le Camere di Commercio per le conciliazioni, per la formulazione dei contratti tipo, etc.
   La legge sui probi-viri 15 giugno 1893 n. 295 si applica solo nei luoghi nei quali esistono fabbriche ed imprese industriali, escluse quelle dello Stato, e riguarda la conciliazione fra imprenditori ed operai o apprendisti. Pei contratti agrari esiste una legislazione speciale ma è di guerra. L' art. 40 di detta legge dice che i soccombenti possono esser condannati alle spese, compensabili, come all' art. 370 del cod. di proc. civile, ma per regola generale si tratta di nullatenenti, e però la legge resta senza sanzione giacché non esistono pene corporali per le inadempienze private.
   le Legiie provvederanno col fondo della cassa ritenute, ed i signori negozianti risponderanno personalmente. Quando però il negoziante colpito da multa si rifiutasse, o per qualsiasi ragione non ottemperasse al pagamento della somma dovuta, è responsabile del pagamento 1' Associazione dei negozianti, costituita sotto il titolo « Associazione generale del commercio dei carboni fossili ». Art. 11 : « Il fondo della cassa ritenute è costituito col deposito che i lavoratori, tutti appartenenti alle Leghe facchini e scaricatori, faranno di lire 0,02 per ogni tonnellata trasportata o scaricata. Tale deposito sarà fatto dalle Leghe per conto di tutti i lavoratori ogni bimestre. Esse daranno una cauzione di lire 10.000 a garanzia dell'esecuzione del deposito...