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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 529
   operai non pregiudicherà la floridezza dell' industria, nel caso che il padrone si ostini a non voler aumentare i salari, solo allora, dietro tale matematica sicurezza, decidono lo sciopero.
   In Italia la lotta è sempre stata indisciplinata, le Leghe, i Fasci, le Camere di Lavoro, in generale, non sono enti riconosciuti, e quasi tutti inquinati dalla politica (1) ; dirette da capi-popoli che di calcoli e di contabilità industriale ne sanno generalmente assai poco, hanno sempre influito a decidere scioperi senza avere la certezza sulla possibilità di aumenti di salari non rovinosi per l'industria a cui gli operai servono. In queste condizioni lo stesso arbitrato obbligatorio potrebbe non essere benefico, giacché gli arbitri operai dovrebbero venire a conoscenza della condizione economica dei padroni e della industria loro, persuadersi e persuadere le masse ad essere ragionevoli. Mentre nelle condizioni attuali, mancando una educazione vera delle masse, i mestatori continuerebbero a dirigerle ed a renderle ribelli agli stessi giudizi arbitrali come è avvenuto nelle prime annate del dopo guerra, e comunque dovrebbero gli operai sottoporsi alle pene reali da questi comminate, mentre, ripetiamo, generalmente i mezzi materiali mancano agli operai per soddisfare a tali esigenze giuridiche (2).
   (1) L' oh Alessio nella seduta del 18 mag. 1905 presentò un progetto di legge per disciplinare le Camere di lavoro.
   (2) In pratica oggi pure, sebbene una legge non lo prescriva spontaneamente, associazioni operaie si attengono alle massime su esposte in riguardo alle cauzioni; così, ad esempio, prescrive l'arbitrato tra operai ed imprenditori di opere murarie ed affini in Genova e Sampierdarena, articolo 18: « La Commissione arbitrale, oltre i provvedimenti che crederà di emettere per la risoluzione delle insorte controversie, potrà applicare anche una penalità estensibile da lire 5 a 50 per ogni contravvenzione alle « Norme di lavoro... ». Articolo 19: « Le Leghe degli operai dell'arte muratoria rispondono delle multe applicate a carico degli operai e che risultassero iscritti alle Leghe... Per garentire il pagamento delle penalità le Leghe verseranno gradatamente parte dei loro incassi sopra un libretto della Cassa di risparmio fino alla concorrenza di lire 1000, intestato al presidente della Commissione arbitrale. »
   Altro esempio : il « Regolamento norme e tariffe » concordate fra i rappresentanti le Leghe dei lavoratori del carbone nel Porto di Genova, e i rappresentanti dei negozianti, dispone all' articolo 8 delle norme generali : « Per la garanzia dei pagamenti delle penalità inflitte dalla Commissione,
   3i — A. Zorli. Trattato di Economia Sociale.