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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBKO SECONDO
   stipularono avanti a notaio ; obbligando, in caso, questo a denunciare 1' esistenza della detta associazione alle autorità interessate, senz' altra formalità, esigendo solo, prima di stipulare,
   10 statuto dell'associazione ed il nome dei soci. E ciò spingerebbe i padroni a richiedere la stipulazione dei contratti di lavoro collettivo e di tariffe, mentre oggi, tolta qualche eccezione, neppure vengono registrati.
   La legge non può essere efficace che nei casi di garanzie reali tanto ai contratti che ai concordati di lavoro, altrimenti i contraenti dovranno fidarsi della parola ed il mantenimento dei patti dipenderà dalla loro moralità, dell'educazione loro, che
   11 rendono timorosi della condanna della pubblica opinione.
   Così dicasi per tutto ciò che riguarda gli scioperi o meglio i mezzi per prevenirne i danni; l'arbitrato spontaneo ed obbligatorio. — Dato che una legge stabilisca l'arbitrato obbligatorio nei contratti singoli o collettivi di lavoro, dovrà anche stabilire penalità da applicarsi dai tribunali arbitrali, e, per le dette ragioni, pene unicamente reali, che saranno irrisorie se gli operai non avranno i mezzi di pagare.
   Alla cessazione eli ogni contratto collettivo, come negare all' operaio il diritto di abbandonare il lavoro, e se ognuno ha questo diritto, l'avranno anche di abbandonarlo in massa; cessa però se esiste un contratto di tariffe e se gli operai si sono impegnati di rispettarle. Comunque, qui pure è da applicare il principio strìctum jus strida iniuria ; dato anche il diritto di sciopero, l'operaio può con esso darsi la zappa da sè sui piedi. La rovina del padrone può involgere la sua ; e però, si dirà, la legge dovrebbe impedire gli scioperi illogici e rovinosi tanto se causati dall' egoismo dei padroni che dalla cecità degli operai. La sola moralità degli uni e degli altri può, in generale, prevenire tali danni ; e solo nei casi di cauzioni esistenti potrebbe la legge, minacciandone la perdita ai colpevoli, prevenire qualche sciopero dannoso ed illogico. Illogico se gli operai pretendono un salario superiore al normale, allegando la floridezza della impresa. — In Inghilterra le Trades Unions, prima di decidere uno sciopero, fanno i conti con esattezza, se arrivano a persuadersi che i profìtti del padrone sono aumentati più del tasso corrente dei profìtti, e che il distrarne una parte a favore degli