CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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D' altra parte gli art. 40 e 41 stabiliscono indennizzi alla parte che è venuta meno al contratto senza dare la disdetta ! ! Ma se la parte che è venuta meno ai patti è nullatenente, non avendo data cauzione, a che servono gli art. 40 e 41 ?
A nostro avviso 1' unico provvedimento legislativo pratico sarebbe quello di rendere obbligatoria la ritenuta per parte del padrone d' un tanto al giorno sul salario fino a che siasi accumulata la somma corrispondente al salario d' una settimana o d' un mese, come cauzione al contratto, e che eguale cauzione debba dare il padrone, od altrimenti che tale cauzione o garanzia reale sia data da una associazione alla quale 1' operaio appartenga; e che i contratti collettivi di lavoro debbano sempre essere garantiti da cauzione reciproca. (1)
Per noi pretendere il riconoscimento giuridico delle associazioni che intendono combinare contratti collettivi di lavoro, non è pratico ; queste associazioni generalmente si formano li per li per 1' occasione, terminato il compito dell' impresa si sciolgono, e neppure sempre sono registrate alla Camera del lavoro. Come per 1' art. 77 del Cod. di Commercio le Società Commerciali, perchè tali, costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci, senza la formalità del riconoscimento giuridico, voluta dall' art. 2 Cod. Civ., cosi bisognerebbe che una nuova legge riconoscesse come enti morali, distinti dalle persone dei soci, quelle associazioni operaie che combinarono contratti di lavoro collettivo, pel solo fatto che li
(1) Non è questa, che noi consigliamo, proposta vaga. Cosi, leggasi nel concordato tra proprietari e lavoranti bottai in Canelli, 23 gennaio 1903 all'art. 14 : « A titolo di garanzia del contratto si stabilisce il principio di una cauzione in denaro, abbligatoria per le due parti, in ragione di lire 5 per operaio. I principali si tratterranno le lire 5 sulla prima settimana di lavoro, e depositeranno alla Banca canellese tante quote da lire 5 quanti operai vorranno occupare. Tale somma sarà investita in un libretto intestato alla Lega lavoranti bottai e depositata nelle mani del presidente del Collegio dei probiviri. » Ed all' art. 16, ibidem, si stabilisce : « 11 lavoro verrà ripreso non appena la Commissione avrà esaurito il proprio mandato confortato dalla cauzione da parte dei proprietari e dalla firma della presente scrittura ». (V. atti del Consiglio superiore del lavoro. Sezione di marzo 1905. Relazione del Prof. Messina).