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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   perchè la qualità della funzione imprime all' opera loro un carattere misto di diritto privato e diritto pubblico che non può sottoporsi alle norme del semplice contratto di lavoro ; lo stesso si dica per gli impiegati di aziende private, e dei domestici, in condizione diversa, anche pei rischi ai quali sono sottoposti. » Il progetto esclude anche i lavoratori del mare perchè l'arruolamento loro è disciplinato dal codice della Marina mercantile e dal Cod. di Coni. Esclude i lavoratori nelle aziende dello Stato garantiti dalle leggi generali e dai regolamenti... « Non è possibile, continua tale documento, dettare le stesse norme per ogni contratto di lavoro, i cui rapporti mutano secondo l'indole del servizio prestato e 1' ambiente in cui si svolge... pei Commessi di Commercio occorrono disposizioni speciali... e non possono accumunarsi cogli operai di fabbrica gli operai indipendenti, o lavoranti a domicilio, i quali sono in assai più diretto rapporto ed in una tal quale dipendenza di fronte all' industriale da cui ricevono le commissioni ed il lavoro ».
   In conclusione si possono fare leggi per garantire l'operaio di fabbrica coalizzato di fronte al padrone, ma non per tutti gli operai, nè pei padroni, di fronte all' operaio nullatenente. L'operaio anche col diritto comune può costringere il padrone a mantenere i patti, e le nuove leggi serviranno a rendere più vasto e più pieno questo diritto, e noi non possiamo che lodare ed approvare gli studii giuridici al riguardo, ma garanzie al padrone di fronte agli operai sia isolati che coalizzati non potrà averne fino a che 1' operaio e le associazioni loro non saranno divenute capitaliste e capaci di dare cauzioni e garanzie reali ; e se potranno darle anche prima, in grazia al credito, questo sarà sempre conseguente alla fiducia, e la moralità e non altro sarà la base di tali contratti.
   Il progetto specifica anche i doveri degli operai e delle associazioni loro verso gli imprenditori (art. 24), ma non commina pene corporali pel caso che questi manchino ai loro doveri eccetto i casi previsti dall' art. 208 cod. pen. Infatti le pene corporali, sarebbero antidemocratiche; pene pecuniarie? Ma se un art. del progetto stabilisce che non si può pignorare il salario dell' operaio. E' ben vero che rende insequestrabile anche la cauzione dell' operaio al padrone, ma non la rende obbligatoria.