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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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   ritenuta insufficiente, dal momento che si credette necessaria una legge sul contratto di lavoro. Base delle discussioni al riguardo è sempre la Relazione della commissione Parlamentare pel progetto di legge sul contratto di lavoro presentata alla Camera il 26 marzo 1903 (1) ; in essa si legge :
   « Trattasi di trasformare in fattori economici, ed in enti giuridici queste folle che si agitano senza posa, accordando alle associazioni di fatto (leghe di resistenza, camere del lavoro, fasci etc.), nelle quali oggi si accoglie il proletariato operaio, forma e veste legale, che le abiliti a conchiuder contratti ed accordi collettivi, obbligatori per tutti gii associati ». E sta bene, ma nulla con nulla fa nulla, e nullatenenti uniti mancheranno dei mezzi per dare le cauzioni e le garanzie reali ai contratti collettivi, onde legge o non legge sarà sempre indispensabile, per parte dei padroni, fidarsi della collettività come necessita si fidino della promessa verbale dell' operaio isolato.
   Continua detta relazione : « Accordando alle associazioni professionali riconosciute la capacità di contrarre e di stare in giudizio, e quella assai più importante di possedere un patrimonio, queste vedranno crescere di giorno in giorno la loro influenza morale ed economica che aiuterà il proletariato a superare 1' abisso che lo separa dal possesso di un primo capitale ». Ma diciamo noi, fino a che questo capitale non sarà formato, la legge, in discorso, varrà ad aumentare il credito, la fiducia nei proletari in quanto sono legalmente associati, ma base di tutto sarà in questo campo sempre la moralità dell' operaio.
   Del resto, in detto progetto di legge si riconosce che è possibile porre in un campo giuridico il contratto collettivo di lavoro ma dei soli operai addetti alle manifatture « le disposizioni del presente progetto di legge si applicano principalmente agli operai di fabbrica e a quelli addetti nelle imprese agricole... nella formula adottata dalla nostra Giunta chiaramente vengono esclusi gii impiegati, i professionisti, ed i domestici... i primi
   (1) Tale disegno di legge fu presentato alla Camera dall' On. Cocco Ortu e Baccelli nella seduta del 26 novembre 1902. Atti parlamentari, Camera dei Deputati N. 205 A. Disegni di legge e relazioni 1902-1903.