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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   § 3.
   La morale nell' azienda del lavoratore
   Ci resta a dire, in riguardo alla morale delle aziende di speculazione semplice, di quelle del lavoratore.
   NelV azienda sua semplice di speculazione il lavoratore loca r opera sua manuale od intellettuale, e quando anche lavori per conto proprio, affitta, per così dire, e sè stesso il lavoro. Questa locazione di opera del lavoratore è il così detto contratto di lavoro che se costituisce un impegno di più individui assume il nome di contratto collettivo di lavoro. Generalmente tali contratti avvengono fra operai, che non hanno modo di dar cauzione e padroni che se vengono meno ai patti stabiliti, anche verbalmente, cogli operai, questi sono garantiti, per la rifazione dei danni, dal patrimonio dei padroni stessi ; ma i padroni nessuna garanzia reale possono sperare dai nullatenenti. Ne viene che la buona fede, la onestà degli operai contraenti, in questi casi, tiene il posto della garanzia reale, e però 1' educazione morale della classe lavoratrice è condizione indispensabile alla vita economica.
   L'operaio che dopo avere affittato il proprio lavoro vien meno ai patti, perchè ha trovato chi lo paga meglio, o che, pur iniziando l'opera propria, la compie svogliatamente e senza i risultati utili previsti, o si abbandona ad atti di indelicatezza od illegali, ma certo di non cadere nella rete della giustizia, questo operaio è immorale. La fidatezza dei domestici è indispensabile alla vita famigliare, la onestà del commesso è condizione assoluta alla vita commerciale, e così si dica del contadino mezzadro o giornaliero, e del vettore nelle aziende di trasporto. Certo che vi sono impieghi pei quali si esige la cauzione, e questa è base solida al mantenimento dei patti per parte del lavoratore, ma, regola generale, tale cauzione manca ed il contratto di lavoro è basato tutto sulla buona fede e 1' onestà dell' operaio.
   La legge sui probi-vivi elei 15 giugno 1893 n. 295 che continua ad essere la base della legislazione al riguardo, (1) fu
   (1) Il R. D. 28 aprile 1921 n. 645 e 28 luglio 1921 n. 1097 che riguardano le commissioni arbitrali hanno carattere di legislazione di guerra non permanente.