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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   decidere se sui contratto vi fu o no usura, viene a creare nei magistrato un' interprete della consuetudine e non della legge.
   Del resto tale disposizione sembra provvida e logica ; r essere un saggio di sconto più o meno alto, il prestare generi con maggiore o minor vantaggio costituisce usura in una regione ed atto normale, ossia non disapprovato dalla pubblica opinione, in un' altro ; o però è bene che per ogni singolo caso decida il magistrato in base alla consuetudine locale. Il criterio del massimo di interesse fissato per legge è erroneo, tanto più che è applicabile alla sola usura pecuniaria, mentre è all' usura così detta reale cui bisogna più specialmente dare la caccia.
   E perciò, dice giustamente la citata relazione, « il limite legale è stato quasi universalmente abbandonato perchè il saggio del capitale varia in ragione di luogo e di tempo. La massima parte degli Stati invece hanno quasi tutti adottati provvedimenti repressivi con risultati favorevoli ». E sia pure, ma noi crediamo che una legge repressiva possa lenire ma non togliere il male, possa diminuire il numero degli usurai, diminuire il numero dei padroni inumani, ma non togliere il male dalla radice ; giacché tale legge, combattendo gli effetti, non derime le cause, e son queste che bisognerebbe togliere ; ma purtroppo le cause dell' usura son molte ed è pianta che alligna ove il terreno è favorevole. Là ove scarseggia il risparmio per poca previdenza e quindi là ove manca il capitale questo sale a prezzi di sconto esageratamente elevati ; e se abbonda in un luogo la popolazione, e col capitale ci' impiego è deficiente lo spirito d'intrapresa, ivi 1' operaio disoccupato si adatterà servire padroni che, abusando della straordinaria offerta di braccia, sfrutteranno la mano d' o-pera, usando anche gli artifizi che rende facile l'usura: il sistema del salario in natura.
   Si aggiunga che una legge potrà reprimere l'usura solo nel caso che una delle parti contraenti sia in una posizione di palese inferiorità di fronte all'altra, o minore, o dipendente, od accecata dalla passione, ma non se entrambe le parti sono in uno stato normale e capaci di valutare liberamente 1' entità della contrattazione. Poi v' ha lo scoglio dell' art. 1341 Cod. Civ., pel quale contro una prova scritta non si può invocare una testimonianza orale. Il progetto su citato sull' usura però stabiliva che