CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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Le leggi sull' agro romano ordinano l'espropriazione dei latifondisti i quali non si curano, entro un limite di tempo, di passare i loro latifondi alla cultura intensiva.
Da anni io vado sostenendo la necessità di estendere a tutto il Regno tali provvedimenti, ma solo recentemente ciò è avvenuto, coi decreti Visocchi (2 sett. 19), Falcioni (22 aprile 20) e Micheli (20 ott. 20), i quali, speriamo ripeto non restino lettera morta (1).
Risalendo al principio della convenienza, come si può dire che questi proprietari su accennati fanno l'interesse loro ? L'ignoranza e le abitudini tecniche ad essa conseguenti sono le forze nemiche dell' interesse individuale e collettivo, e governi illuminati possono influire, come da noi, il Ministero di agricoltura influisce, colle scuole agrarie, colle Cattedre ambulanti d'agricoltura, coli' impianto di stazioni di monta, sull' abbandono di vecchie abitudini tecniche; influisce pure sugli affìttavoli e sugli operai di campagna, ma sui proprietari poco fanno breccia questi provvedimenti. Onde l'esproprio dei proprietari indegni di tenere in consegna lo strumento principale della vita collettiva s'impone e non si può tale provvedimento chiamare sovversivo, sebbene sembri di carattere sovversivo. Si dice : a poco a poco i proprietari si persuaderanno ; già i più inabili finiscono per andare in rovina e le loro proprietà passano ad altri, che seppero economizzare e sapranno meglio amministrare ; ma gli anni passano e tale classe non si corregge. Risognerebbe rendere obbligatoria l'istruzione secondaria e superiore agricola ai figli dei proprietari rurali, nè sarebbe ingiusta dal momento che si obbligano gli operai ad impartire, sebbene poveri, l'istruzione elementare ai
(1) Il R. D. Visocchi del 2 sett. 1919 n. 1633, stabilisce che lo stato culturale, decisamente inferiore, in senso tecnico ed economico, di un fondo, in confronto della media agricoltura del luogo, può essere dichiarato tale dal Prefetto ed espropriato. Il decreto Falcioni del 22 aprile 1920 n. 515 e quello Micheli del 21 ottobre 1920, migliorano assai quello di Visocchi, perchè fanno entrare nelle commissioni, che debbono decidere sulle espropriazioni, dei lavoratori della terra e dei proprietari, ed ordinano che sia applicato 1' art. 422 del Cod. Penale a « coloro che invadono terre senza speciale concessione ottenuta dal Prefetto e da detta Commissione » e finalmente stabilisce che i proprietari espropriati abbiano diritto ad un'indennità.