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LIBRO SECO N DO
Le banche che esercitano il credito indiretto colla fideiussione, e quali intermediarie, e negoziando il capitale (denaro e titoli fiduciarii), se sono di emissione, sono da speciali leggi regolate, essendo da speciali pesi gravate in cambio del privilegio dell' emissione, e per questo stesso motivo soggette a rigorosa sorveglianza (L. T. U. 28 aprile 1910 n. 204 modificato dal R. D. 27 ott. 1912 n. 1223 sugli istituti di emissione e la circolazione dei biglietti di banca).
Il credito agrario è regolato dal T. U. 26 giugno 1921 n. 1048, e prima dal R. D. 11 ottobre 1914 n. 1089 che ordinò provvedimenti straordinari sul credito agrario. Da oltre trenta anni tali istituti non possono più mettere in circolazione buoni agrarii (Reg. 8 Genn. 1888 n. 5166).
Il credito fondiario si basa .specialmente sulla legge T. U. 16 luglio 1905 n. 646 modificato dalla L. 6 luglio 1922 n. 1157.
Anche le Casse di Risparmio hanno una speciale legislazione. L' art. 1232 del Cod. Civ. al 3. capoverso stabilisce una speciale disposizione per esse. La legge sull' ordinamento delle Casse di Risparmio risale al 1888 (15 luglio n. 5546) modificata poi dagli articoli 15 e 25 della legge 17 luglio 1898 n. 311.
Tutte queste leggi limitano la libertà aziendale di detti istituti, ed in riguardo al capitale, ed ai preventivi, nelle entrate e spese loro, ai generi di operazioni che posson compiere, alla disponibilità e destinazione degli utili.
Alcune disposizioni tributarie sono poi favorevoli ad alcuni istituti di credito, così le Casse di Risparmio sono esenti da bollo o registro per gli atti loro costitutivi e modificazioni ai medesimi, i libretti o cartelle emesse da dette casse e le procure speciali che possono occorrere pel ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi (art. 148 n. 10 L. 26 maggio 1897 sul registro ed art. 27 n. 15 T. U. sul Bollo 4 luglio 1897 n. 414).
Anche le banche popolari ed in genere le cooperative di credito, purché rette coi principii e le discipline della mutualità, sono esenti da bollo per gli atti e scritti relativi alle operazioni loro per un quinquennio dall' atto di fondazione e finché il capitale sociale effettivo non superi le L. 30 mila (art. 27 n. 9 T. U. sul Bollo 4 luglio 1897 n. 414). Per ulteriori esenzioni al commercio creditizio vedere il mio Trattato di diritto tributario citato p. 187.