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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 503
   § 5.
   Legislazione influente sulle aziende del credito.
   Il Commercio creditizio del quale ora dovremo occuparci è una forma del commercio di trasporto. Come la moneta metallica a valore intrinseco, così quella pure metallica sussidiaria e quella cartacea sono strumenti della circolazione, ossia un modo di attuare il passaggio dei beni da una ad altra azienda. La stessa funzione compiono gli altri titoli fiduciari come le cambiali, gli chek, ed in genere le cartelle di prestiti pubblici e privati ; solo che se il debitore impiega, come capitale, la ricchezza ricevuta a prestito nel commercio, dicesi credito mercantile, se nelle manifatture credito industriale, se nell' industria territoriale credito fondiario ed agrario.
   Il credito può essere chirografario ed ipotecario, di natura civile (mutui) e commerciali (cambiali, chek etc.). Ne viene che il credito in parte è disciplinato dal codice civile, in parte dal commerciale, ed in parte finalmente da leggi speciali che appunto riguardano le forme su ricordate di credito privato agrario, fondiario e 1' emissione di carta moneta.
   Circa al credito pubblico è inutile ripetere che come ogni altro istituto di Stato è da leggi politiche ed amministrative organizzato.
   Trattando degli enti collettivi privati come soggetti di aziende, accennammo anche alle Società di credito agrario e fondiario, alle Casse di Risparmio, alle Banche d'emissione. Qui ora dovremo di nuovo occuparcene quali enti che esercitano le forme di credito su ricordato.
   La materia del mutuo è regolata dagli art. 1819, 1834 del Cod. Civ. che ammette il limite dell'interesse legale al 5 °/0 in materia civile ed al 6 °/0 in materia commerciale, modificato dalla legge 22 giugno 1905 n. 208 mentre quando l'interesse convenzionale supera i detti limiti, il debitore può sempre dopo 5 anni dal contratto restituire le somme portanti detti elevati interessi (art. 1832). Circa all'usura vedi la legge ora ricordata del 1905 che ridusse al 4 ed al 5 °/n le dette somme d'interesse.
   Il credito commerciale è in genere praticato a mezzo della cambiale e assegno bancario (chek) ed è regolato dal Titolo X lib. 1 del Codice di Commercio.