CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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specie di Società commerciali, esponendo le disposizioni del Codice di Commercio che alterano 1' attivo ed il passivo delle aziende di tali istituti. Parlammo pure del fallimento come speciale istituto giuridico con azienda caratteristica perchè regolata da proprie norme giuridiche. Ora ci resta a dire quanto segue circa le disposizioni generali a favore od aggravanti le aziende commerciali. L' obbligo pei commercianti e mediatori di tenere in regola i libri di commercio, inventari etc. non è sempre aggravante ma spesso implica certo o la necessità di stipendiare un contabile, od una perdita di tempo per eseguire tali registrazioni (Tit. IV. e V. lib. I. C. C.). E invece a tutto vantaggio dei commercianti l'istituto della cambiale, ordine in derrate, assegno bancario o chek (Titolo X libro 1, Cod. Comm.), che loro risparmia spese rilevanti notarili e di registro necessarie a chi si obbliga o riceve obbligazioni in via civile ; ed altre spese e lavoro risparmiano in caso di ricorsi per tali titoli ai tribunali.
Vengono poi le disposizioni riguardanti le singole forme di commercio. Circa quello di riserva e rivendita, il Codice di Commercio regola i rapporti fra commercianti e propri dipendenti — commessi di negozio, commessi viaggiatori, rappresentanti, mandatari — (Libro I. Titolo XII). Una lunga serie di leggi speciali disciplinano certe forme di rivendita come quelle dei medicinali, delle droghe, di generi alimentari, degli agrumi, come pure delle armi da fuoco e da taglio, di polveri piriche ed altri esplodenti e degli oggetti d' arte. Carattere più comprensivo hanno le disposizioni della legge sanitaria che mirano a combattere le frodi e le adulterazioni commerciali. Di leggi speciali al riguardo ve n' hanno solo per frenare il commercio del burro, dei vini, e di alcune essenze. (L. 11 luglio 1904 n. 388 e D. L. I ott. 1916 n. 1254 per combattere le frodi nella preparazione e commercio dei vini; L. 2 agosto 1897 n. 378 e 15 luglio 1906 n. 483 sulla prevenzione delle frodi nel commercio delle essenze, agrumi e sommaco. Vedi anche Reg. 9 genn. '98 num. 13. ed art. 1235 e 680 del cod. civ.).
Quanto ai medicinali è per loro dalla legge stabilita una speciale tariffa di rivendita (R. D. 28 maggio 1896 n. 228 tariffe medicinali e decreto ministeriale 9 maggio 1910 tariffa terza edizione della farmacopea).