CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 497
Per r art. 131 n. 6 della legge comunale e provinciale T. U. 4 febbraio 1915 n. 148 spetta ai consigli comunali dettare i regolamenti edilizi e quelli d'igiene e polizia locale, che riguardano specialmente 1' ornato e la nettezza delle case prospicienti sulla pubblica via, gli scoli (grondaie) delle acque, dei pozzi neri etc. cosicché i proprietarii e costruttori di fabbriche son costretti a spese, che, molto probabilmente e parecchi, se potessero, risparmierebbero (V. anche L. 25 febbraio 1904 n. 57 sull' igiene etc.).
Circa alle fabbriche di polveri piriche, fuochi artificiali ed altri opifici nei quali si lavorano esplosivi, V articolo 22 della legge di pubblica sicurezza stabilisce che il loro impianto è soggetto a licenza Prefettizia, e r articolo 30 del Reg. 8 nov. '89 n. 6517, per l'applicazione di detta legge, ordina il deposito alla cassa comunale di garanzia di L. 200 e 100 per fabbricanti di fuochi artificiali. Altre prescrizioni onerose ordinano la legge e Regol. per la imposta di fabb. delle polveri piriche (L. 2 marzo 1902 n. 56 e Regol. 9 marzo 1902 n. 85).
I pericoli poi di multe per tali fabbricanti sono assai numerosi (v. art. 28 legge 14 luglio 1891 n. 682).
Circa ai consorzi per derivazione d' acqua a scopo industriale la legge 2 febbraio 1888 n. 5192 e D. L. 20 novembre 1916 n. 1664, stabiliscono che detti consorzi potranno ottenere dal Min. d'Agricoltura-Ind. e Comm. un concorso ed aiuti di somme. I consorzi i filosserici sono regolati dal T. U. 23 agosto 1917 n. 1474.
La legge 3 luglio 1904 n. 329 concede rilevanti vantaggi alle industrie che adoperano, come materia prima, il sale, le acque salate, e 1' alcool. Detta legge non solo permette l'introduzione dalla Sicilia e Sardegna, in esenzione, del sale, ma esonera dalla sofisticazione quelle fabbriche che danno garanzia di onestà.
L'art. 6 di detta legge concede facilitazioni all' introduzione degli olii minerali per la combustione e per la carburazione del gas povero a beneficio delle industrie che adoperano questo come forza motrice.
Per la legge 11 luglio 1904 n. 377 recante provvedimenti per favorire l'industria enologica e Regolam. 26 sett. 1904 n.
32 — A. Zorli, Trattato di Economia Sociale.