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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   per distinguere i prodotti della propria industria, le mercanzie del proprio commercio, e gli animali d' una razza a lui appartenenti. Esistono poi regolamenti per la registrazione internazionale dei Marchi di fabbrica e di commercio (R. D. 28 dicembre 1902 n. 561) e per l'applicazione della convenzione fra l'Italia ed altri Stati per la protezione della proprietà industriale (R. D. 7 maggio 1903 n. 206) in armonia alle convenzioni internazionali di Parigi 20 marzo 1883 e l'addizionale di Bruxelles 14 die. 1900.
   La legge T. U. 27 febbr. 1908 n. 89 per le case popolari facilita agli operai 1' acquisto d' una casa od almeno migliora i mezzi d' alloggio procurando loro un risparmio.
   Sono pure a vantaggio degli operai tutte le leggi riguardanti r emigrazione specialmente il T. U. 13 novembre 1919 n. 2205 e R. D. L. 16 novembre 1922 n. 1607 che modificò l'art. 2 di detto T. U. e più ancora la legge 25 febbraio 1904 n. 54 che all' art. 3 stabilisce 1' obbligo pei comuni di fornire gratuitamente ai poveri i medicinali, se le Congregazioni non ne hanno i mezzi.
   Data la larga diffusione-, fra le industrie, delle macchine a vapore, la legislazione sulle caldaie a vapore riguarda si può dire la massima parte delle aziende industriali. L' art. 27 della legge 6 giugno 1915 n. 1060 eli pubb. sicurezza mentre stabilisce 1' obbligo delle prove e delle visite alle caldaie, per parte di periti autorizzati, ordina che la retribuzione del perito sia a carico degli utenti (v. anche Regol. 17 agosto 1907 n. 646).
   L' art. 457 del Codice Penale stabilisce pene contro coloro che esercitano professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti. Per la legge Com. e Prov. T. U. 4 febbraio 1915 n. 148, non modificata in ciò dal D. L. 15 febbraio 1917 n. 293, spetta al Sindaco regolare con ordinanza 1' esercizio di professioni e mestieri incomodi.
   E tutto ciò circa le leggi che riguardano le industrie mani-fattrici in generale ; v' hanno poi, come si disse, leggi che riflettono speciali industrie, e di esse ora diremo. Le industrie, più prese di mira dal legislatore, sono quelle costruttrici di case ed edifìzi, i polverifìci, i consorzi per derivazione d' acque a scopo industriale, le industrie che usano sale e spirito ; poi quelle sulle quali gravano le imposte di fabbricazione.