CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 495
che le tariffe stabilite dalle Camere del Lavoro, dai collegi degli ingegneri non si possono prendere come espressione di tali usi, sorgendo il dubbio che trattandosi di rappresentanze di una classe siano fatte in modo da favorirle. L' art. 1640 C. c. riguada parimenti gì' imprenditori, e 1' art. 1645 gli operai ai quali dà un privilegio per 1' opera loro sui beni dell' imprenditore anche in caso di fallimento. L'art. 1639 e 1644 fissano le responsabilità degli imprenditori verso i committenti anche per 1' opera degli operai esecutori, e la responsabilità di questi. Riguardano pure questa materia gli art. 1153, 1636, 1655, 1657, 1754 cod. civ.
Ha una importanza ragguardevole tanto per l'azienda dell'imprenditore che per quella dell'operaio la legge sui probi-viri (15 Giugno 1893 n. 295 e 26 aprile 1894 n. 179), giacché può impedire agli uni ed agli altri danni finanziari.
La legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni del lavoro, sulle privative industriali e marche di fabbrica, hanno pure una importanza per tutte le industrie in genere. Quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici industriali, laboratori etc. (L. 19 giugno 1902 n. 242 e regolamento D. L. 6 agosto 1916 n. 1136), altera non poco il bilancio degli industriali e degli operai stessi ; quella sugli infortuni sul lavoro (L. 31 gennaio 1904 n. 51 e Reg. 13 marzo 1904 num. 141) obbliga gli imprenditori ad assicurare gli operai da essi dipendenti, onde aumenta le spese dell'azienda loro, tante più in caso d'infortuni. V Istituto nazionale di assicurazione per gli operai (L. 8 luglio 1883 n. 1473 modificata dalla L. 4 aprile 1922 n. 305) è poi di speciale vantaggio pei lavoratori, come pure il D. L. 21 aprile 1919 modificato dal R. D. 27 ottobre 1922 n. 1471 sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia e D. L. 19 ottobre 1919 n. 2214 sull' assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
La legge sulle privative industriali (4 agosto 1894 n. 376 e 6 aprile 1913 n. 285) concede all'autore di una nuova invenzione e scoperta industriale il diritto esclusivo di attuarla e di trarne frutto per un lasso di tempo dalla legge fissato. Quella sui marchi industriali e di commercio (L. 30 agosto 1868 n. 4547 e Reg. 20 marzo 1913 n. 526 e 4 gennaio 1914 n. 54) garantisce 1' uso esclusivo di un marchio od un segno adottato