CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 493
tori di case coloniche ad uso di abitazione di agricoltori in alcune provincie e 9 luglio 1908 n. 434, e T. U. sulle case popolari 27 febbraio 1908 n. 89.
Abbiamo poi il D. L. 23 agosto 1917 n. 1450 sulla Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura modificato dal D. L. 2 ottobre 1921 n. 1367.
Ci resta a dire al riguardo dei vincoli stabiliti delle leggi tributarie, specialmente in ordine alle zone di vigilanza in materia daziaria, alla coltivazione dei tabacchi, alla produzione del sale.
La coltivazione indigena dei tabacchi č disciplinata da una lunga serie di norme, e tale coltivazione č soggetta ad una accurata sorveglianza (Reg. 9 agosto 1910 n. 666 ed 8 dicembre 1912 n. 1438 e modificazioni D. L. 3 ottobre 1918 n. 1708.)
Quanto ai sali tutti i terreni per dieci chilometri intorno alla cinta delle saline di Stato sono soggette a vigilanza (art. 1 legge 15 giugno 1865 n. 2396). Causa poi la legge doganale, al confine di terra entro 10 Km. dalla frontiera ed al confine di mare entro 5 Km. dal lido č stabilita una zona di vigilanza, onde i terreni entro tale perimetro di 10 Km. sono soggetti a speciale servitų (art. 66, 67 legge 26 gennaio 1896 n. 20). Agli effetti della legge sui dazi consumi entro le zone eli vigilanza č vietato fare piantagioni, costruzioni etc. (art. 157 L. 15 aprile 1897 n. 151 e L. T. U. 7 maggio 1908 n. 248).
Dalle leggi tributarie qualche facilitazione č concessa alle industrie territoriali. I terreni sterili sono esenti da imp. fondiaria ; dall' imp. dei fabbricati le case coloniche (art. 15 L. 1 marzo 1886 n. 3682) come pure dall' imp. sul valore locativo (art. 7 n. 2 R. D. 31 gen. '67 n. 3524); dalla Ricchezza mobile i proprietari del fondo che li mandano per conto loro in economia (art. 9 T. U. 24 agosto 1877), disposizione revocata da un decreto legge del 1923 ; i concimi per 1' agricoltura sono esenti dal diritto di pedaggio (art. 8 L. 30 agosto 1868 n. 4613).
Dai dazi di confini esenzioni speciali godono il bestiame, gii arnesi e prodotti agricoli delle zone di confine (T. U. 8 sett. '89 n. 6387 art. 16, 17, 18 e disposizioni preliminari alla tariffa del 1910 n. 7-8-9). Esenti dal dazio consumo sono le bevande somministrate ai lavoratori di campagna in pių della mercede