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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   forme e comune a tutto il regno, giacché gli art. 431 e 477 del Cod. civ. non sono applicabili, e vigono ancora nelle singole Provincie le leggi dei vecchi Stati. Però in linea generale e secondo la legge 20 nov. 1859 si può dire che le miniere non possono essere coltivate se non in virtù di concessione sovrana, dalla cui data la miniera diventa proprietà indipendente da quella della superficie, perpetua, disponibile e trasmissibile come tutte le altre proprietà. Viene poi la legge e regolamento sulla polizia delle cave e torbiere 30 marzo 1893 n. 184 e 10 gennaio 1907 n. 152. Per legge 11 febb. 1886 n. 3657 e D. L. 6 Agosto 1916 n. 1136 nei lavori sotterranei non si possono impiegare fanciulli e fanciulle di età inferiore ai 10 anni.
   Le bonifiche sono regolate dalle leggi T. U. 22 marzo 1900 n. 195, L. 7 luglio 1902 n. 333 e dal Reg. 8 maggio 1904 n. 318 e dal R. D. 38 febbr. 1909 n. 312, per le quali la suprema tutela e T inspezione delle opere di bonif. di laghi, stagni e paludi è affidata al Governo nell' interesse dell' igiene e dell' Economia pubblica; anzi le opere di prima categoria con solo scopo igenico od agricolo o ad un tempo igienico ed agricolo solo dallo Stato posson essere aseguite.
   Le risaie fonti di miasmi paludosi sono per ragioni igieniche soggette alla legge 16 giugno 1907 n. 367 completata da regolamenti locali approvati dalle autorità tutorie locali e superiori, che fissano le distanze dall' abitato di dette coltivazioni.
   Anche l'ostricoltura è soggetta a formalità e procedure tracciate dall' ordinanza ministeriale 20 ottobre 1899 (Gazz. Uff', stesso mese). Riguardano parimenti l'industria territoriale le leggi: T. U. 23 agosto 1917 num. 1474 dirette ad impedire la invasione filosserica e la diaspispentagona per le quali il governo può anche ordinare la distruzione di vigneti privati e di piante; la legge 21 luglio 1902 n. 427 e 5 Nov. 1903 n. 451 sulla prevenzione e cura della pellagra; la L. 6 Luglio 1912 n. 832 e Reg. 22 Genn. 1922 n. 281 sulla assistenza e vigilanza zooiatrica ; L. 6 luglio 1912 n. 832 e Reg. 19 febbraio 1922 n. 331 e L. 19 luglio 1894 n. 356 per impedire le frodi nel commercio del burro; Reg. 26 febb. 1890 n. 6678 per l'applicazione delle disp. di carattere igienico della legge sugli spiriti ; R. D. 30 Giugno 1904 n. 404 che stabilisce per concorso premi ai costrut-