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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 491
   1890 n. 6843 sulle tramvie,) e strade comunali (L. 30 ag. 1868 n. 4613 art. 1, 11-15, 18) per la bonificazione delle paludi (L. Testo unico 22 marzo 1990 N. 195 e Reg. 21 Ottobre 1900 N. 409) e dell'agro romano (L. 8 luglio '83 n. 1489 art. 9-14 e L. 13 dicembre 1903 N. 474) sulla costituzione e funzionamento di enti autonomi di bonifica (L. 20 agosto 1921 N. 1117 art. 3), e per sistemare in Roma la zona a difesa dei monumenti (L. 18 die. '98 n. 509 e precedenti); anche la legge 12 giugno 1902 N. 185 sulla tutela e conservazione dei monumenti prevede il caso dell' espropriazione, modificata poi da quella del '903, 27 giugno n. 242; disposizioni speciali esistono per espropriare uffici e locali per le dogane (L. 26 genn. 1896 n. 20), per lavori minerari (L. 2 Luglio 1896 num. 302 art. 1) e pel risanamento di Napoli (L. 15 genn. 1885 n. 2892 estesa ad altri comuni).
   Vengono poi altri vincoli alla disponibilità degli stabili e sono le servitù militari cui soggiacciono, entro un determinato raggio, i fondi contigui o prossimi a fortificazioni dello Stato. (L. testo unico 16 maggio 1900 num. 401, e Regol. 11 gennaio 1901 n. 32).
   Pel vincolo forestale è vietato diboscare e dissodare, se non sotto prestabilite condizioni, i boschi e terreni che possono dar luogo a frane, valanghe etc. (L. 20 giugno 1877 num. 3917), e Legge 4 ott. 1914 n. 1605 per la difesa ed incremento del patrimonio boschivo nazionale. L'esercizio della caccia oltre che dal codice civile (art. 436,442, 711, 712), dal codice penale (art. 427) dalla legge Comunale (art. 201) da quella di Pubblica sicurezza (art. 15-21) è regolato da leggi speciali, nelle singole Regioni d'Italia, anteriori all'unificazione, onde è imminente una tanto reclamata riforma al riguardo. Circa alla Pesca la legge 4 marzo 1877 n. 3707 modificata dalla legge 24 marzo 1921 n. 312, unificò la legislazione svariata prima esistente nei territori degli ex-Stati italiani, arrivando a tutelare la conservazione delle specie viventi e ad un tempo gli interessi dell'industria peschereccia. La pesca è inoltre regolata dal codice civile (art. 413, 462, 711, 712) e dal Cod. della Marina mercantile (art. 139-149) e finalmente dalla legge 11 luglio 1904 numero 378, favorevole alle cooperative per l'esercizio della pesca. Circa alle miniere ed alle cave, non abbiamo ancora una legge uni-