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LIBRO SECO N DO
E parlando di aziende di speculazione s'intende tanto di speculazione semplice che complessa (impresa); e siccome fra le aziende di speculazione semplice vi sono quelle del lavoratore, così ci occuperemo anche della legislazione del lavoro, sia questo addetto all' una o all' altra delle categorie di aziende complesse delle quali ci dovremo intrattenere. La categoria delle aziende dell'industria territoriale, che si occupa della produzione delle materie greggie e delle derrate alimentari, comprende 1' industria estrattiva (caccia, pesca, scavo delle miniere, taglio delle foreste naturali), rurale (agricoltura) che in largo senso abbraccia anche la silvicoltura, orticoltura e giardinaggio ; nonché l'allevamento bestiame e pastorizia, bachicoltura, piscicoltura ed apicoltura.
§2
Dell'elemento giuridico nelle aziende delle industrie territoriali.
Diremo ora dei limiti alle contrattazioni che più strettamente riguardano le aziende rurali, come i contratti di mezzadria e colonia (art. 1647, 1664 C. c.), diremo del contratto di soccida (1665-1696 C. c.), dei limiti alla piena disponibilità dei fondi, conseguenti alle servitù personali e prediali specialmente stabilite dalla legge ed anche pel fatto dell'uomo (art. 531-672 C. c.). Merita speciale trattazione l'istituto giuridico dell' espropriazione per causa di pubblica utilità, la quale può estendersi all' elemento oggettivo eli tutte le aziende e non di quelle soltanto territoriali, sebbene in queste sia più frequente 1' applicazione del principio stesso. L' art. 437 del C. c. infatti, definendo il principio di proprietà, accenna al limite delle leggi e regolamenti al diritto stesso, in armonia ai legittimi interessi della società.
Tale diritto di espropriazione si basa sull' art. 438 C. c. e sulla legge 25 giugno 1865 n. 2359, modificata da quelle del 18 die. 1879 n. 5188, 15 genn. 1885 n. 2892 e 7 genn. 1892 n. 2, ed è ammessa a condizione che all' espropriato venga concessa un' equa indennità. Le successive leggi non modificano tali principii.
L'istituto poi dell' 'espropriazione ha assunto carattere speciale per rendere possibile la costruzione di strade ferrate e tram vie (L. 25 dee. 1887 n. 5162 e precedenti e Reg. 13 aprile