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LIBRO SECO N DO
spirito purché i lambicchi usati a scopo scientifico non abbiano una capacità superiore ai 20 litri (art. 6 Reg. 28 agosto '89 n. 6369).
§ 4
Norme giuridiche che influiscono sulle aziende dell'intrattenimento.
Circa gli istituti sociali dell' intrattenimento, la legislazione della quale ora ci occuperemo non potrà riguardare che i diritti e doveri degli imprenditori ed agenti di spettacoli e divertimenti. Essi sono soggetti alle leggi generali, delle quali in seguito diremo, che riguardano le imprese industriali in genere. I doveri degli imprenditori di spettacoli si riassumano in quelli verso gli esecutori e coadiutori, e verso il pubblico.
Per l'art. 3 del Codice di Commercio le imprese di spettacoli pubblici costituiscono affari commerciali, il quale articolo ai numeri 21 e 22 considera anche 1' agente teatrale come un commerciante, sia come agente di affari, sia come operante mediazioni in affari commerciali. Si noti però che l'agente deve abitualmente esercitare tale funzione, altrimenti è un mandatario per un caso speciale senza diritto a compenso come stabilisce 1' art. 1739 Cod. Civ.
La massima parte però dei rapporti fra imprenditori, agenti ed attori di spettacoli pubblici sono regolati dalle consuetudini, onde avremo occasione di occuparcene quando tratteremo delle cause morali dei fenomeni aziendali, per ora ci limiteremo a rilevare, al riguardo, le facilitazioni che concede il legislatore nostro in fatto di tributi. Godono esenzione totale dai dazi di entrata gli abiti, arredi teatrali usati e spartiti di opere che gli attori ed artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; in fine gli animali condotti dai giocolieri dei pubblici spettacoli (art. 9 n. 4, Disp. Prelim. alla Tariffa Doganale 24 nov. 1895, n. 670 ; disposizioni confermate nella Tariffa T. U. 28 luglio 1910 n. 57).