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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   Le leggi sulla pubblica istruzione (legge Casati del 13 nov. 1850 n. 3725 modificata da molte leggi e dal T. U. R. D. 9 agosto 1910 n. 795 per l'istruzione superiore; per la secondaria dalla legge 16 luglio 1914 n. 697; per l'elementare e popolare 4 giugno 1911 n. 487) non ostacola l'insegnamento privato, ma chi vuole aprire un' istituto d'istruzione secondaria deve presentare alle autorità l'elenco del materiale scientifico e non scientifico del quale può disporre.
   Per l'istruzione superiore la legge stabilisce che nelle scienze il cui insegnamento esige sussidii di musei, laboratori o cliniche, il diritto dell' insegnamento a titolo privato non può essere esercitato se l'insegnante non è provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare ed esperimentare. Gli emolumenti pei privati docenti da prelevarsi sulle tasse d'iscrizione degli studenti sono fissati dai regolamenti.
   § 3
   Norme giuridiche che influiscono sulle aziende della Scienza ed arte.
   Parlando delle aziende della Scienza e dell' Arte intendiamo riferirci a quelle degli autori sia del campo scientifico che del campo artistico. Il diritto ha influenza su queste aziende specialmente fissando i limiti della proprietà delle invenzioni letterarie ed artistiche. Se ne occupano 1' art. 437 del Cod. Civ., la legge 19 sett. '82 n. 1012 ed il regolamento 19 sett. 1882 n. 1013.
   L' art. 437 Cod. Civ. così si esprime : « Le produzioni dell' ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali». E la legge speciale 19 sett. 1882 all'art. 2 e 3 assimila alla pubblicazione riservata all' autore d'un' opera, la stampa o altro simile modo di pubblicazione delle improvvisazioni (i discorsi dei membri del parlamento non possono essere stampati in opuscoli a parte) letture, insegnamenti orali, sebbene fatti in pubblico e stenografati o trascritti dalle opere o composizioni ; azioni coreografiche, composizioni musicali adatte a pubblici spettacoli ; l'esecuzione di opere d'arte fatta sopra abbozzi dell' autore, la ripetizione di rappresentazioni e di esecuzioni fatte sul manoscritto dell' autore, riduzioni per diversi istrumenti, estratti e adattamenti di opere musicali, riduzione