CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC.
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limiti a fare spese di culto, così l'art. 107 della legge comunale e provinciale, 4 febbr. 1915 n. 148, non alterato dalle successive leggi modificatrici, stabilisce « che sono soggetti all' esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni quando esse ricevono sussidi dal comune » — e l'art. 271 rende obbligatorie pei Comuni le spese di conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi e fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto. Diremo finalmente che sebbene soggetti a tutti i tributi come quelli dei privati (giacché invece del tributo di successione sono gravati della manomorta come enti imperituri) i beni ecclesiastici godono però di varie esenzioni. Dall' imposta dei fabbricati sono esenti tutti quelli destinati all' esercizio dei culti, come pure tanto i terreni che i fabbricati dei cimiteri (art. 10 L. 14 luglio '64, n. 1831). Dalla tassa di manomorta sono esenti le case o porzioni di case che servono all'abitazione dei parroci o ministri di qualunque culto (art. 16, L. 13 sett. '74 n. 2078). Dal bollo sono esenti tutti gli atti dei ministri del culto, salvo il caso di uso in tribunale (art. 22, 24 T. U. 4 luglio '97 n. 414).
Se ben si osserva le aziende delle quali ora ci occupiamo, studiando l'influenza sovr' esse della legislazione, sono aziende di speculazione complessa. Queste però, siccome versano nelle aziende di erogazione il reddito netto loro, le leggi modificando il bilancio di quelle di speculazione vengono, dal punto di vista quantitativo, ad influire anche sulle altre di erogazione.
§ 2
Norme giuridiche sulla scuola.
Gli istituti della scuola di cui ora dovremo trattare sono di privati, pei quali l'istruire è una speculazione. Tutti gli istituti d'istruzione di Stato, Provinciali e Comunali, sono, come si disse, disciplinati eia leggi e regolamenti speciali, come pure i privati pareggiati a quelli di Stato.
Le leggi che disciplinano gii istituti privati di istruzione e di educazione e che influiscono sui bilanci delle aziende loro di speculazione, non sono numerose ma degne di speciale considerazione.