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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   a visite, perquisizioni etc. negli uffici e congregazioni pontificie rivestite di attribuzioni spirituali ; infatti se anche tassata la S. Sede e non paga non si possono contr' essa esperire atti esecutivi dall' autorità fiscale italiana.
   Com' è noto la legge 7 luglio 1866 n. 3096 soppresse le corporazioni religiose, la Cassazione di Roma però riconobbe che non è proibito unirsi volontariamente a scopo religioso, ma non è riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione (8 maggio 1882). Furono espropriati i beni delle corporazioni, ma ai religiosi e religiose coli' art. 3 della stessa legge furono assegnate pensioni vitalizie. E siccome 1' art. 18 stabilì che non fossero devoluti al demanio e soggetti a conversione gli edifizi ad uso di culto, così restarono a carico del fondo pel culto le spese per tale scopo in detti edifici prima mantenuti dalle corporazioni soppresse (art. 28 detta legge).
   Neppure furono per detto art. 18 soggetti alla devoluzione al demanio ed alla conversione i beni delle cappellanie laicali, e dei benefizi di patronato laicale e misto ; cosicché i patroni anche approfittando della legge di svincolo col 30% (L- 15 agosto 1867 n. 3848 art. 5) sono tenuti alle spese di culto inerenti a dette cappellanie. Quanto ai benefizi parrocchiali, arcivescovadi e vescovadi, seminari, abbazie, benefici canonicali e semplici, ed altri enti non soppressi, gli investiti non possono togliere un'albero dai terreni ricevuti in benefizio, nè modificare gli edifizi senza l'intervento e consenso dell'economato dai benefìzi vacanti, ossia senza l'autorità governativa.
   Tutti questi enti conservati furono, coli' art. 31 di detta legge del 7 luglio '66, gravati di una quota di concorso (non lo furono per 1' art. 20, legge 19 giugno '73 n. 1402 gli enti ecclesiastici conservati in Roma) a favore del fondo per il culto, che varia in armonia alla importanza delle rendite loro. Il fondo per il culto poi pensa, per legge 7 luglio 1886 art. 28, a venire in soccorso alle parrocchie povere e con successive disposizioni il minimum delle congrue parrocchiali fu elevato con legge 4 giugno 1899 n. 121 a L. 1000 e di nuovo aumentato col R. D. 2 ottobre 1921 n. 1409.
   E ciò in riguardo all' influenza dello Stato nelle aziende del culto, ma siccome i Comuni sono autorizzati entro certi