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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 483
   la realtà senza equivoci, ossia queir insieme di persone e di beni che si trovano nei loro rapporti uniti, tanto da norme utilitarie che da norme morali e giuridiche.
   Capo VII — Dell' influenza dell'elemento giuridico sulle aziende degli istituti sociali del culto, scuola, scienza, arte ed intrattenimento.
   § l
   Norme giuridiche riguardanti il culto.
   Trattando ora delle norme che riguardano le aziende dell' istituto sociale del culto, esamineremo anzitutto le disposizioni delle leggi fondamentali del Regno che riguardano le aziende del culto, considerando come tali quelle di tutti gli uffici ecclesiastici dei vari gradi gerarchici, e delle varie confessioni, come pure le aziende di corporazioni ecclesiastiche dirette all' esercizio delle pratiche del culto, non di quelle che si occupano di beneficenza o d' altro, nel qual caso le loro aziende entrano in altre categorie d'istituti sociali.
   Il codice civile all' art. 434 porta la seguente limitazione alla disponibilità dei beni ecclesiastici « non si possono alienare senza 1' autorizzazione del governo » ; come per tutti gii enti morali anche per gli ecclesiastici (art. 518 C. C.) l'usufrutto non può eccedere la durata di 30 anni ; — altre limitazioni poi esistono alla capacità degli enti ecclesiastici di acquistare e possedere (art. 433, 831, 833, 932, 1060 C. C.). Non si possono fare questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto (L. 23 die. 1888, n. 5888, art. 84 capoverso). Questa disposizione però è stata dalla giurisprudenza resa meno rigorosa (Cass. Roma 20 giugno 1890).
   Per la legge delle guarentigie (13 maggio 1871 n. 214) art. 4 « è conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell' annua rendita di L. 3,225,000 » e continua a godere (art. 5) dei palazzi Vaticani, Lateranense e della villa di Castel Gan-dolfo. Gli art. 4 ed 8 oltre specificare 1' esenzione della Santa Sede da alcuni tributi, viene ad esentarla da tutti, dal momento che l'art. 8 vieta agli ufficiali pubblici del Regno di procedere