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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   vita, ma specialmente per la difesa della persona e degli averi. Si noti ancora che gii organi dipendenti dallo Stato di questo istituto che in linea generale assistono gratuitamente, in certi casi lo fanno dietro un compenso, ma questa forma d'assistenza compensata, viene come la gratuita, disciplinata da leggi e da regolamenti.
   L'assicurazione è una delle più importanti forme d' assistenza compensata, ma di essa abbiamo di già parlato.
   Passando all'assistenza degli avvocati, procuratori, notai, periti giudiziali, noteremo che dalla legge è limitata la retribuzione che possono pretendere dai loro clienti, inoltre gli avvocati e procuratori sono tenuti per turno a prestarsi gratuitamente al patrocinio dei poveri (vedi specialmente la legge sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture (L. 7 luglio 1901, n. 283, nonché la legge 26 luglio 1874 n. 2012 sull' esercizio delle professioni di avvocato e procuratore. Vedi finalmente la legge notarile 16 febbr. 1913 n. 89 che prescrive inoltre pei notai la cauzione).
   Non esiste un limite legale (tariffe) alle pretese degli ingegneri, architetti, periti agrimensori, eccetto il caso che funzionino da periti giudiziali, e neppure esiste pei mediatori. Però il titolo V. Libro 1° del Cod. di Comm. si occupa dei mediatori, come pure le leggi speciali sui contratti di borsa (20 marzo 1913 n. 272). Il Regolamento per l'esecuzione del Cod. di Comm. (27 die. '82, n. 1139) all'art. 26 chiama quella del mediatore professione libera, tuttavia, continua « gli uffici pubblici per i quali si richiede una autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalle Camere di Commercio »; e l'art. 29 n. 3, mette per condizione alla iscrizione nel ruolo, fra le altre, quella di depositare cauzione da L. 1000 a 30.000 in armonia ai regolamento della Camera stessa di Commercio.
   Sono finalmente organi dell' assistenza compensata addetti alla salute fìsica dei cittadini, le case di salute private e tutti coloro che esercitano privatamente la medicina, chirurgia, veterinaria etc. Questi esercenti non debbono, nel farsi retribuire dai loro clienti, attenersi a tariffe legali, ma di loro in vari casi si occupa il legislatore, con effetti sulle aziende loro.