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Trattato di Economia Sociale

Alberto Zorli
Fratelli Bocca Editori Torino, 1924, pagine 772

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   LIBRO SECO N DO
   riparazione delle strade ecl altre opere pubbliche (Vedi leggi e regolamenti speciali che hanno modificata ed ampliata la Legge 25 giugno 1865 n. 2359 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, fino al R. D. L. 11 marzo 1923 N. 691).
   Sono pure determinate da leggi speciali di polizia campestre e dall' art. 536 e seg. Cod. civ. le servitù che la legge impone per utilità privata. Vengono finalmente le servitù militari che non danno diritto ad indennità al proprietario di fondi gravati (Legge 22 aprile 1886 n. 3820 sulle servitù militari e Cassazione Torino 27 die. 1879); e neppure vi danno diritto le servitù per vincolo forestale (Legge fondamentale 20 giugno 1877 n. 3917) che riguarda la tutela del corso delle acque, della consistenza del suolo e dell' igiene locale (art. 1 detta legge).
   Tutte le limitazioni poste dal legislatore alle disponibilità del patrimonio immobiliare del privato, in quanto hanno carattere reale e che perseguitano quindi il bene anche se passa in altre mani, debbono naturalmente menomarne l'importanza.
   La stessa cosa si dica per le menomazioni legali su esposte dei redditi delle famiglie, per le quali scema la loro importanza, e così mentre esse aspirerebbero ad un dato tenore di vita, debbono, causa questi limiti legali, rassegnarsi ad altro più modesto ma più conveniente, ossia più rispondente ai fini aziendali, che è l'equilibrio economico.
   Finalmente tutti i limiti legali alla libertà personale alterano la convenienza aziendale: così un'operaio, che deve fare il servizio militare, conviene, a chi deve impiegarlo, meno di altro che non è soggetto a tale vincolo ; e la famiglia per questo fatto vede ridotti i suoi redditi, menomata la sua importanza, e modificati i termini e gli elementi della sua convenienza aziendale. Circa le altre convivenze, la legge nostra vieta il riconoscimento legale ai conventi, onde non possono acquistare e possedere in nome proprio, mentre altri limiti pone la legge 25 giugno 1871 n. 320 sugli exequatur ed i placet.
   E una limitazione pure alla libertà del capo azienda famigliare la legislazione sul fallimento; quella sul beneficio d'inventario, del curatore delle eredità giacenti, dell' inabilitato ed interdetto, del sequestratario giudiziale (art. 1876 Codice Civ.); ma di tutto ciò si è di già parlato.