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LIBRO SECO N DO
Per la legge 31 genn. 1904 n. 51 concernente gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione degli operai deve esser fatta a cura e spese del capo o dell' esercente dell' impresa per disgrazie sul lavoro se le conseguenze durano oltre i cinque giorni (art 7); l'art. 9 fissa le indennità agii operai danneggiati. Però tale legge si applica ai soli operai addetti a determinate occupazioni riconosciute pericolose (miniere, lavori di muratura, lavori per l'impiego di macchine, di forza elettrica etc. art. 1); ed è riconosciuto come operaio agli effetti della legge chi lavora anche come apprendista ma fuori della propria abitazione, ed i sopra-intendenti ai lavori retribuiti a non più di 7 lire al giorno od. a mese (art. 2).
Come vedremo la Cassa nazionale per la invalidità e per la vecchiaia degli operai (legge 30 maggio 1907 n. 376) non è solo mutua, ma causa gratuite sovvenzioni che ha dallo Stato concede speciali vantaggi agii operai che ad essa si assicurano.
Un ulteriore vantaggio alle aziende dei lavoratori è dato dal legislatore colle disposizioni sul gratuito patrocinio, pel quale chiunque provi di essere sprovvisto di mezzi può, per cause giuste, adire ai tribunali senza alcuna spesa (V. R. D. 6 die. 1865 n. 2627 e L. 19 luglio 1880, ali. D. n. 5536).
Veniamo ai limiti legislativi agii acquisti ed alle cessioni dei patrimoni famigliari.
Per l'art. 710 del Codice civ. « La proprietà si acquista coli' occupazione. La proprietà e gii altri diritti sulle cose si acquistano e si trasmettono per successione, per donazione, per effetto di convenzioni. Possono anche acquistarsi col mezzo della prescrizione ». Noi qui però ci occupiamo solo delle limitazioni delle leggi alle disponibilità patrimoniali delle famiglie, e della influenza delle leggi sulle alterazioni e variazioni dei patrimoni famigliari.
La forma più comune colla quale si estrinseca la potenzialità dell' edonista di disporre dei beni proprii mobili ed immobili è quella delle convenzioni. Ora non tutti sono liberi di disporre e far contratti, essendovi al riguardo dei limiti posti dal Codice civile (art. 1105- 1106- 1107) e non tutti i contratti sono validi ma solo quelli in armonia colla legge (art. 1108 a 1130).