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LIBRO SECO N DO
art. 16), sulla spesa per vetture e domestici (D. L. 17 ott. 1915 n. 1527) sui cani (D. L. 12 sett. 1919 n. 1393), velocipedi (T. U. 6 gennaio 1918 n. 925), sugli automobili (Legge 24 sett. 1920 n. 1300, sulla circolazione motocicli, automobili ed autoscafi).
Tutte le aziende sono, quali più quali meno, colpite da dazi di confine, dalle imposte di fabbricazione, dai monopoli, dalla imposta sugli affari, (successioni, giudiziali, e sugli atti civili e commerciali) ma specialmente le famiglie lo sono pei generi alimentari e di prima necessità (dazi interni) e per le transazioni quotidiane (quietanze) e per le spese postali e telegrafiche ; nonché dalle conversioni della rendita pubblica e dall'aumento esorbitante di circolazione cartacea a corso forzoso, per le quali le famiglie vedono diminuite da un momento all'altro le loro entrate. Le famiglie poi sono colpite dalle tasse scolastiche, pei servizi delle pompe funebri e spazi riservati nei cimiteri, dai diritti dello stato civile per atti di nascita, morte, matrimonio, cittadinanza (vedi Regio Decreto 16 novembre 1865 n. 2682); nonché dalle leggi sull' igiene, sia in riguardo alle abitazioni malsane, sia per 1' agglomerazione nelle stesse abitazioni, sia pei cibi e pel modo di impedire lo sviluppo di miasmi dalle immondizie (art. 39, 40, 41 e seg. L. 22 dicembre 1888 n. 5849). Vengono poi i tributi personali che si risolvono in un carico per le famiglie o cessazione di reddito, nel senso che i loro membri non guadagnano e sono a carico delle famiglie, e cioè prestazioni d' opera degli abitanti del comune (art. 2 e 7 L. 30 agosto 1868 n. 4613); obbligo del servizio militare (leva di terra e di mare) (Leggi 17 e 28 agosto 1865 e 18 luglio 1911 n. 765); obbligo di accettare pubbliche cariche di giurato (Cod. di proc. penale art. 486 e seg., L. 8 giugno 1874), di membro delle Commissioni per la Ricchezza mobile (L. 24 agosto '77). Siccome poi tante famiglie vivono di elemosina, si deve considerare come un limite posto alle risorse di certe famiglie i divieti di mendicare per le pubbliche vie (Legge di pubb. sicurezza 23 dee. 1888 n. 5888 art. 80 e 84 ; coordinati col codice penale Titolo III Cap. I, vedi anche art. 453 a 456). Come pure è un onere per le famiglie nel senso di non poter completamente disporre del lavoro, comunque sia, dei figli, l'istruzione obbligatoria (Legge 15 luglio 1877).