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LIBRO SECO N DO
§ 1
Leggi riguardanti l'azienda famigliare
È per noi azienda di erogazione tanto quella collaterale dell' edonista con moglie e figli etc. come quella di chi vive solo od unito in comunità (conventi) o di altro ente che non ha lo scopo della speculazione, ma solo di consumare i propri proventi fra o pei membri che comprende e che lo compongono (convivenze).
Si è detto che ciascun ente che funziona quale organo degli istituti sociali su nominati è dotato di due o più aziende : infatti tutti per raggiungere i loro scopi debbono fare un preventivo, avere proventi, e fare delle spese; solochè, mentre le aziende degli istituti di Stato, sono, come si è visto, disciplinati quasi in tutto e per tutto da norme giuridiche nelle operazioni loro aziendali, le aziende degli istituti privati lo sono solo entro certi limiti che ora dovremo studiare.
Noi degli enti sociali esaminiamo la sola azienda, mentre detti enti costituiti da un insieme di persone e di beni, compiono la loro funzione speciale spesso quasi indipendentemente da quella aziendale ; così ogni chiesa ha i suoi proventi e le sue spese, e v' ha chi deve curarne l'azienda, mentre la funzione tecnica speciale, di detto istituto, è esercitata dai sacerdoti che dicon messa, predicano, confessano etc. E così, delle singole industrie noi non esaminiamo la tecnica delle loro produzioni, ma i soli fatti aziendali; i preventivi, gii incassi, le spese, i bilanci.
Siccome della influenza dell'elemento giuridico sulle aziende degli istituti di Stato ci siamo di già occupati, studieremo per primo l'influenza giuridica nelle aziende dirette a soddisfare ad un tempo bisogni fisici e morali ossia nelle aziende delle famiglie e degli organi dell'assistenza privata. Poscia diremo di quelli diretti a soddisfare bisogni puramente morali o puramente fisici.
Questa classificazione degli istituti sociali non contradice alla nostra distinzione delle aziende. Della legislazione riguardante le varie categorie di aziende private parleremo trattando delle leggi che limitano l'azione economica degli organi dei detti singoli istituti. Solochè la trattazione delle disposizioni legislative riguardanti le aziende semplici di speculazione dei lavoratori,