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LIBRO SECO N DO
Il curatore del fallimento può essere obbligato a dare cauzione (art. 721 cod. comm.) ; può, autorizzato dal Giudice, riscattar pegni (art. 772), riscuotere i crediti (art. 748), ma il ricavato d'entrambe deve depositare a norma di legge (art. 753 754), e non può pagare i debiti del fallito se non a procedura compiuta.
Altro istituto giuridico che limita la libertà aziendale è quello del beneficio d9 inventario. L'erede beneficiato non è che un custode della eredità (art. 964 cod. civ.); può se autorizzato vendere le cose che deteriorano (art. 965), ma non può vendere i beni immobili dell' eredità senza le forme di legge (art. 973 cod. civ. e 876 cod. proc. civ.) ; i mobili li può vendere senza formalità solo 5 anni dopo 1' accettazione dell' eredità con tale beneficio (art. 974 cod. civ. e 875 cod. proc. civ.).
Il curatore dell' eredità giacente deve versare nella cassa dei depositi giudiziari il denaro che vi si trovasse e si ritraesse dalla vendita dei mobili o degli immobili (art. 982 cod. civ.) ; le stesse disposizioni poi del § III. Sez. II. Capo III. Libro III. del cod. civile riguardante 1' erede con beneficio d'inventario si applicano anche al curatore della eredità giacente (art. 983 cod. civ.).
Abbiamo anche gli istituti giuridici della curatela e della tutela ; ma il curatore integra la persona dell' inabilitato; nella tutela il tutore rappresenta 1' interdetto ; nell' un caso e nel-1' altro 1' attività economica di entrambe non viene dal legislatore con speciali disposizioni limitata, ed essi non fanno che continuare la gestione dalle aziende dei loro rappresentati. La stessa cosa si dica per la tutela dei minori.
Solo che il tutore ed il curatore, come l'erede beneficiato, e il curatore del fallimento, debbono fare l'inventario e tenere in regola i conti dell' azienda (art. 281 cod. civ. ed 868 codice proc. civ.) ; ma sono tenuti a depositare nella cassa dei depositi giudiziarii i valori in numerario, solo fino a che il consiglio di famiglia non avrà intorno a quelli deliberato, come pure se non avrà altrimenti deliberato (art. 287 cod. civ.) dovrà far iscrivere in nome del rappresentato i titoli al portatore (art. 298). Ed anche nel solo caso che il consiglio di famiglia non provveda, il legislatore obbliga il tutore a vendere a pubblici incanti