CAUSE PSICO-FISICHE GIURIDICHE E MORALI ETC. 467
palesarsi strumenti di concorrenza sleale, una formula che assicurandone il carattere democratico lasci libero lo sviluppo di tutte le sue forme a seconda che sono adatte ai luoghi ed ai tempi, una formula che raggiunga lealmente il fine di vedere riunite nelle stesse mani Ccipitale e lavoro. La cooperazione perfetta parrebbe quella che basta a sè stessa, ma i socialisti non si curano di attuarla, sebbene dalle leggi attuali sia favorita anziché contrariata ; giacché i socialisti sanno che non attecchirebbe perchè l'ideale dell'operaio non è la mensa in comune, la caserma, il convento, ma il desco famigliare, ben provvisto, ma intimo (1).
§. 3
Influenza, sulle aziende di altri Istituti di carattere privato, della legislazione.
Ci resta a dire di altri istituti giuridici pei quali non poche aziende sociali vedono i loro preventivi e la gestione loro da speciali disposizioni di legge limitati e quindi limitata 1' esplicazione della loro attività economica, oltre i vincoli conseguenti a quelle norme che regolano, come si vide, la generalità delle aziende.
Parlammo di aziende normali nelle quali esiste l'equilibrio tra gli elementi determinanti la convenienza aziendale, e di a-ziende anormali, nelle quali manca tale equilibrio.
Le aziende, nella direzione delle quali è deficiente o manca r elemento utilitario, in altri termini, nelle quali il capo non sapendo condur bene i proprii affari, possono disorganizzarsi; in tal caso i creditori dell' azienda si divideranno amichevolmente o coattivamente ciò che rimane dell' attivo se si tratta di società civili o di privati, ma se si tratta di enti collettivi o privati ma commercianti, allora sorge l'istituto giuridico del fallimento.
L' azienda del fallito è regolata da norme speciali di legge e diversifica dalle altre aziende in generale e da quelle dei commercianti che vedremo esse pure disciplinate da speciali norme, e ciò vedremo quando indagheremo l'influenza dell' elemento giuridico sulle rimanenti categorie di aziende che ci resta ad esaminare, avendone di una già parlato, di quella cioè delle aziende collettive coercitive o di Stato.
(1) I Decreti 27 giugno 1921 n. 150 (Gazz. Uff.) e 7 aprile 1921 n. 456, hanno carattere di legislazione di guerra.